Fondo Nazionale Disabili, risorse annualità 2021

Milano, 10.9.2021


Il 31 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto 8 luglio 2021 “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ex articolo 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68 – Attribuzione delle risorse all’INPS per l’annualità’ 2021”.

Il Fondo, gestito da Inps, potrà avvalersi per il 2021 di una dotazione finanziaria pari circa € 77,5 milioni. L’obiettivo del fondo è incentivare, su specifica domanda, le assunzioni di persone disabili e – in misura minore – di finanziare i progetti sperimentali di inclusione lavorativa dei disabili.
La misura e la durata dell’incentivo cambiano in base alle caratteristiche del disabile da assumere e al tipo di contratto di lavoro:
• – 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 36 mesi, per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
• – 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 36 mesi, per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
• – 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 60 mesi o per l’intera durata del rapporto, in caso di assunzione a termine con contratto non inferiore a 12 mesi, per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.

L’incentivo è corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, attraverso apposita procedura telematica attuata dall’Inps (articolo 13, comma 1-ter, della legge 68/1999) e viene riconosciuto entro i limiti delle risorse e in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, a cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto di assunzione del disabile.