Inidoneità fisica alla mansione e licenziamento

Una nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro

Milano, 7.7.2020

Una precisazione in merito al divieto Licenziamento per inidoneità fisica all’interno del contesto della crisi sopravvenuta per il Covid-19.
L’art. 80 del D.L. 34/2020  ha ampliato il periodo di divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e delle stesse procedure di licenziamento collettivo già previsto dal D.L: 18/2020 fino ad al 17 agosto 2020.


Nella prassi normale, in caso di sopravvenuta inidoneità alla mansione da parte del lavoratore, accertata dal medico competente in base alla procedura prevista dal  D.Lgs. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria, qualora il datore di lavoro non abbia dichiarate possibilità di reimpiegare il lavoratore, lo stesso potrebbe essere licenziato, nel rispetto delle regole dell’art.  3 della legge 604/1966 .
Con la Nota 24 giugno 2020, prot. n. 298 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che anche questa casistica ricade in un licenziamento per giustificato motivo oggettivo riconducibile nel divieto previsto dal  D.L. 18/2020.


Se si tratta di lavoratori a rischio, soggetti alla sorveglianza attiva da parte del medico competente, cioè disabili gravi, immunodepressi, affetti da patologie oncologiche o obbligati a terapie salvavita, l’art.  83 del D.L. 34/2020 prevede espressamente che l’inidoneità alla mansione accertata nell’esercizio di questa sorveglianza eccezionale non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.