Interpello – Organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento in materia di salute e di sicurezza sul lavoro

Milano, 13.2.2019

Con l’interpello numero 1 del 31 gennaio 2019, che alleghiamo, la Commissione del ministero del Lavoro e Politiche sociali, istituita ai sensi dell’art. 12 del Dlgs n.81/2008 torna sull’argomento a distanza di qualche mese dall’uscita dell’interpello numero 7/2018 (allegato) per rispondere al quesito posto dal Consiglio nazionale degli ingegneri.

Nel documento viene chiesto, in prima istanza, se sia consentito organizzare un unico corso formativo, valido sia quale aggiornamento per Rspp, Aspp e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio (cfr. Dlgs n. 139/2006 e Dm 5 agosto 2011); ed, inoltre, se sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per Rspp, Aspp e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio.

La risposta negativa del ministero trae origine e motivazione dai vincoli dell’Accordo Stato – Regioni 7 luglio 2016 come  evidenziato in maniera chiara nel punto 1 e 2 dell’interpello.

Testo-ufficiale-Accordo-Stato-Regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-RSPP-e-ASPP

Interpello-dlgs-81-08-n-7-2018

ML-Interpello-sicurezza-1-2019