Lavoro, alte temperature e cassa integrazione

Milano, 7.7.2021

Il tema della temperatura nei luoghi di lavoro è sempre stato un aspetto oggetto di grande attenzione e con riferimenti ampi. Vi riportiamo alla classica domanda: quanti gradi ci devono essere per poter restare a lavorare nei reparti/uffici dell’azienda?
Sull’esposizione dei lavoratori a condizioni microclimatiche per la stagione estiva va ricordato che il testo unico della salute e sicurezza stabilisce che deve essere oggetto di analisi e valutazione connessi, alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.


Nel richiamare quanto, sopra l’Ispettorato nazionale del lavoro, Inl, con la  nota 4639/2021, sollecita l’attenzione dei propri uffici territoriali perché intensifichino le azioni di controlli nei settori di competenza, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e comunicazione.
L’Inl richiama l’attenzione delle disposizioni adottate, anche sull’argomento, da parte del ministero della Salute con la circolare del 18 maggio scorso, riguardante il sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, per l’anno 2021, particolarmente rilevante in relazione all’epidemia Covid-19, fornendo altresì dettagliate indicazioni nonché gli indirizzi per la valutazione dei rischi da stress termico e per l’individuazione delle possibili misure di mitigazione.
Le linee guida sopra richiamate torneranno utili al personale dell’Inl nel corso dell’attività ispettiva in materia di salute e sicurezza nei settori di competenza, tenendo anche conto dell’analisi e valutazione dei rischi aziendali e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal medico competente.


L’argomento, ricorda la nota dell’Inl, è stato affrontato e risolto, dal punto di vista previdenziale/salariale, dall’Inps con il messaggio 1856/2017, con il quale, nel dettare le linee guida per la concessione delle integrazioni guadagni ordinarie e, riportandosi alla circolare 139/2016, è stato chiarito che temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), ricavabili dai bollettini meteo, che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole, possono costituire evento che può dare titolo alla Cigo.
Pertanto, precisa l’Inps possono costituire evento indennizzabile con la Cigo, anche le temperature percepite superiori a 35° anche se quella reale, risultante dal bollettino meteo rilasciato dagli organi accreditati, è inferiore a tale valore.