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Asdi – Attuazione assegno di disoccupazione

Milano, 20.01.2016

Con il Decreto 29 ottobre 2015, in attuazione dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22. (GU n.13 del 18-1-2016), il Ministero del Lavoro ha reso operativo l’assegno di disoccupazione AsdiI.
In allegato il testo del decreto, di seguito le caratteristiche salienti.

L’Asdi è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, a coloro i quali:

– abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per la sua durata massima (come definita dall’art. 5 del [ http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;022 ]decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22

– siano ancora in stato di disoccupazione, (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c, del [ http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;181 ]decreto legislativo n. 181 del 2000, al termine del periodo di fruizione della Naspi);

– siano, al termine del periodo di fruizione della Naspi, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un’eta’ pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

– siano in possesso di una attestazione dell’Isee, in corso di validita’, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000. Ai fini del mantenimento dell’Asdi, la dichiarazione sostitutiva unica a fini Isee è aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. In mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio e’ sospeso. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 9 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ai fini della richiesta dell’Asdi può essere utilizzata una attestazione dell’Isee corrente;

– non abbiano usufruito dell’Asdi per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della Naspi e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;

– abbiano sottoscritto un progetto personalizzato. E’ necessario quindi che il richiedente abbia sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico redatto dal centro per l’impiego competente;

– l’Asdi è soggetto a condizionalità;

– l’Asdi è erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della Naspi per una durata massima di sei mesi. Qualora il lavoratore abbia già fruito dell’Asdi nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della Naspi, l’Asdi è erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la durata dell’Asdi fruito in tale periodo di tempo e comunque per un numero massimo di mesi pari alla differenza tra 24 e i mesi di Asdi fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della Naspi;

– l’importo dell’Asdi è pari al 75 per cento dell’ultima indennità Naspi percepita, e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale, di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

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