Diritto di precedenza nei contratti a termine

Milano, 24.7.2014
 
La legge 78/2014 (decreto Poletti) ha apportato alcune modifiche al diritto di precedenza per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato. Vi segnalo una circolare della “Fondazione Studi Consulenti del Lavoro” che le illustra dettagliatamente. Il diritto si matura quando il lavoratore presta la sua attività con uno o più contratti a tempo determinato per un periodo superiore ai sei mesi, fatte salve disposizioni diverse previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 
Il diritto si può esercitare nei dodici mesi successivi con riferimento alle mansioni già espletate nel corso dei rapporti a termine. Nei sei mesi si computano anche eventuali periodi di congedo per maternità.Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nella lettera di assunzione e non è automatico. Il lavoratore deve manifestare la propria volontà di esercitarlo entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine, entro tre per le attività stagionali. Nel caso il lavoratore non lo abbia esercitato, l’azienda può assumere per le medesim e mansioni un altro lavoratore.
 
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