Part-time agevolato e pensione

Milano, 14.4.2016

Introdotto dalla legge di Stabilità 2016 legge n. 208 del 28/12/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2016 (Art. 1 Comma 284), come misura sperimentale è definito «contratto a tempo parziale agevolato» per consentire ai dipendenti privati vicini alla pensione un’uscita graduale dall’attività lavorativa.
Il Decreto non è ancora operativo. Trasmesso alla Corte dei Conti, lo diventerà, come sempre, dopo la registrazione e la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».
Gli interessati sono i lavoratori privati, con contratto a tempo indeterminato e orario pieno, che possiedono il requisito minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi), che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018 (66 anni e 7 mesi per gli uomini, per le donne 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018).
I lavoratori potranno concordare con l’azienda una riduzione dell’orario di impiego tra il 40% e il 60%; in cambio, oltre alla retribuzione ridotta, riceveranno in busta paga una somma esentasse e esente da contribuzione previdenziale e per infortuni e malattia professionale (Art.2Comma 4) corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore (sulla retribuzione per l’orario non lavorato). Sarà lo Stato, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, a riconoscere a questi dipendenti la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione effettuata, in modo da garantire che alla maturazione dell’età pensionabile venga percepito l’intero importo dell’assegno, senza penalizzazioni rispetto al loro orario prima dell’accordo di riduzione.

In allegato il testo del Decreto e uno specchietto che sintetizza la procedura.

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