Sospensione mutuo in caso di perdita del lavoro

Milano, 30.10.2015

Abi e Associazioni dei consumatori hanno sottoscritto un nuovo accordo, valevole fino al 2017, che prevede la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento del mutuo fino a dodici mesi ai lavoratori:
1 Licenziati, ad esclusione dei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
2 Che hanno interrotto un rapporto di collaborazione coordinata continuativa;
3 Sospesi dal lavoro per un periodo superiore ai 30 giorni.

In allegato trovate il testo dell’accordo e il modulo per la richiesta da consegnare alla banca.

Per leggere e scaricare il documento in formato pdf cliccare sull’icona sottostante.
Download documento Accordo 
Cisl Lombardia – (1.70 MB)
Download documento Fondo di solidarietà Mutuo
Cisl Lombardia – (37 kb)
Download documento Domanda di sospensione mutuo 
Cisl Lombardia – (94 kb)