La responsabilità solidale nel contratto di appalto

Milano, 22.9.2017

L’Art 29 del decreto legislativo 276/03 è stato recentemente riformulato, sia per l’intervento del D.L. 25/2017 sia della più recente Legge 49/2017.

In sintesi, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

È stata invece eliminata la responsabilità solidale per il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

La norma interessa solo i committenti privati e non le pubbliche amministrazioni rispetto alle quali le relative regole sono contenute nel codice degli appalti.

La responsabilità solidale non si applica qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

Cosa e chi coinvolge obbligo solidale

La responsabilità solidale tutela:

– i lavoratori subordinati per il pagamento di retribuzione e Tfr, nonché dei relativi contributi e premi;

– i collaboratori coordinati e continuativi e, per i contratti in essere fino al 25 giugno 2015 e ancora operanti, gli associati in partecipazione e i collaboratori a progetto, in relazione e ai compensi e ai relativi contributi dovuti alla gestione separata.

La vigenza dell’art. 1676 del codice civile permette però ai lavoratori di recuperare i loro crediti anche oltre il limite dei 2 anni. Infatti è possibile proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda. Il limite per farlo è quello prescrizionale di 5 anni. Tuttavia il credito è tutelato non integralmente (come per l’art. 29, del D.Lgs. 276/2003), ma solo entro l’importo del debito del committente verso l’appaltatore.

L’obbligo solidale non si estende infine ai lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri.

La legge regolamenta in modo esplicito il regime di responsabilità solidale nella somministrazione. L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore (art. 35, D.Lgs. n. 81/2015 ).

Per ottenere le retribuzioni non ricevute, il lavoratore può avvalersi del supporto della Cisl e rivalersi in modo indifferenziato verso i soggetti coobbligati entro il limite prescrizionale di 5 anni.

La responsabilità solidale del committente nel contratto di trasporto non è automatica ma è dipendente dalla mancata verifica della regolarità contributiva precedentemente all’instaurazione del contratto.

Il ruolo della contrattazione

La legge n. 49/2017 non ha violato la competenza dei contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, sulla possibilità di inserire disposizioni nei dei contratti che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Ha abrogato la facoltà di deroga da parte degli stessi contratti collettivi nazionali sui termini di Legge.

Tuttavia, è giusto ricordare che resta la possibilità che su questo aspetto intervengano i contratti collettivi di prossimità previsti dall’art. 8, legge n. 148/2011, purché ne siano rispettate le relative condizioni, prima fra tutti il rispetto delle regole costituzionali e quelle derivanti da norme, accordi o trattati internazionali.