Il lavoratore che denuncia molestie sessuali non può essere licenziato

Milano, 25.1.2018

Attraverso l’inserimento dei commi 3bis e 3ter ad opera dell’articolo 1, comma 218, della legge di bilancio 2018, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ( che allego in calce) è fatto divieto al datore di lavoro sanzionare, demansionare, licenziare, trasferire o sottoporre ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, il dipendente che agisce in giudizio denunciando la discriminazione cui è sottoposto per molestia o molestia sessuale subite sul luogo di lavoro. Così si rafforzano le tutele a favore delle lavoratrici e dei lavoratori vittime di molestie, quali discriminazioni accertate sul posto di lavoro.

I datori di lavoro sono tenuti al rispetto dell’articolo 2087 del codice civile il quale recita: “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Gli stessi, pertanto, sono costantemente tenuti ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire quella dignità ed integrità fisica e morale degli addetti al fine di rendere serena la loro permanenza sul luogo di lavoro; sono tenuti inoltre a mettere in atto, anche con il coinvolgimento dei sindacati, iniziative formative e divulgazione di materiale informativo, al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.