Sentenza Cassazione su licenziamento lavoratrice madre

Milano, 2.10.2017

La sentenza numero 2270 del 28 settembre 2017 segue a poche settimane quella europea che stabilisce la nullità del licenziamento per cessazione dell’attività della lavoratrice madre durante la gravidanza e fino alla fine del primo anno di vita del bambino, se la chiusura addotta come motivo del recesso interessa solo il reparto cui la dipendente è adibita e non si concretizza nella chiusura dell’intera azienda.
Il divieto, che comporta la nullità assoluta dell’atto, si applica anche se il licenziamento viene intimato durante la gravidanza ma la sua efficacia viene differita alla fine del periodo in cui vige la tutela.
Con queste conclusioni anche in Italia, con la Corte di cassazione, si rafforza l’indirizzo giurisprudenziale, non univoco ma comunque maggioritario, dei giudici di legittimità che interpreta in senso rigoroso le norme sul licenziamento delle lavoratrici madri.

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