Sentenza – Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi) idonei anche al lavoratore in nero

Milano, 7.7.2021

Significativa la sentenza della Corte di Cassazione, quarta sezione penale, n° 24836/202 in merito ad un grave infortunio, di un operaio assunto irregolarmente. Più precisamente, dagli accertamenti compiuti dall’Ispettorato del lavoro, è emerso che l’operaio era caduto dall’autocisterna sulla quale era salito per l’approvvigionamento idrico riportando prima gravi traumi e successivamente deceduto.
In primo grado il tribunale di Catania riteneva responsabile di reato di lesioni previsto, dal Codice penale, in quanto nella sua qualità di socio accomandatario e di datore di lavoro, per colpa consistita in negligenza, imperizia e imprudenza, nonché in violazione degli articoli 2087 del Codice civile e dell’ Art. 18 del Dlgs 81/2008, in quanto non aveva fornito al lavoratore infortunato né i necessari e idonei dispositivi di protezione individuali (calzature antiscivolo e guanti da lavoro), né lo aveva informato, formato e addestrato così come previsto dal Dlgs 81/2008.
Impugnata da parte del D.L. in appello, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistenti le gravi omissioni antinfortunistiche accertate dai giudici di merito annullando senza rinvio la sentenza d’appello.
In particolare, la Cassazione ha sottolineato, in primo luogo, che l’assenza di un regolare contratto di lavoro non esime il datore di lavoro dall’osservanza della disciplina in materia infortunistica, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità.
A tutto ciò si aggiunge la mancata partecipazione ai corsi di formazione e l’addestramento.