Sentenza Cassazione su licenziamento individuale e superamento del periodo di comporto

Milano, 6.3.2020

La sentenza della Cassazione del 4 febbraio 2020 stabilisce che per quanto riguarda il periodo di comporto le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale non sono computabili qualora abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell’ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell’attività lavorativa ed altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all’obbligazione contrattuale, a lui facente carico ai sensi dell’art. 2087 cod. civ.

 

 

  Corte di Cassaz. infortunio e periodi comporto Sentenza 4 febbraio 2020, n. 2527