Sicurezza, la Cassazione precisa la portata dell’art. 2087 del codice civile

Milano, 27.8.2019

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 20364 del 26 luglio 2019 interviene sull’articolo 2087 del codice civile.

L’articolo 2087 è un riferimento fondamentale per lo sviluppo della tutela della salute e sicurezza in quanto recita che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Sulla definizione, molto ampia, la giurisprudenza è sempre intervenuta per dare una corretta interpretazione. La sentenza in oggetto analizza in più maniera puntuale e precisa.

Si ribadisce il consolidato orientamento che riconduce la responsabilità che grava sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 all’interno della responsabilità contrattuale, precisando che essa è fonte di obblighi positivi e non di mera astensione, con la conseguenza che il lavoratore, in caso di inadempimento, può rifiutarsi di eseguire la prestazione che risulti essere pericolosa.
Inoltre, come specifica anche la sentenza, la norma in questione opera anche se non sussistono delle regole di esperienza specifiche o delle regole tecniche preesistenti e già collaudate, ma si fonda su principi costituzionali e rende responsabile il datore di lavoro ogni qualvolta lo stesso non predisponga le misure e le cautele necessarie per tutelare il lavoratore dal punto di vista psicofisico e della salute in generale, considerando la realtà concreta dell’azienda e l’effettiva possibilità di conoscere e indagare fattori di rischio in un certo periodo storico.
Per la Corte di Cassazione, nonostante ciò, occorre comunque valutare bene dal ritenere l’articolo 2087 c.c. un’ipotesi di responsabilità oggettiva o una norma portatrice di un obbligo assoluto di rendere l’ambiente di lavoro del tutto privo di rischi.

 

  Corte di Cassazione Sentenza 20634 luglio 2019