Bancari, accordo con Abi sui congedi per le donne vittime di violenza

Milano, 9.3.2017
 
Un accordo per definire e migliorare i congedi dal lavoro per le donne vittime di violenza. L’hanno siglato nella Giornata internazionale della donna i sindacati di categroia dei lavoratori delle banche e l’Abi. Un passo concreto per dare un contributo alle donne che subiscono violenza, favorendo l’applicazione di quanto prevede la legge in tema di congedi. “Aver migliorato la fruizione di permessi da parte delle donne vittime di violenza testimonia la sensibilità del settore verso una drammatica emergenza e ne conferma le relazioni sociali d’avanguardia – ha commentato Giulio Romani, segretario generale First Cisl -. Ora, a partire dai luoghi di lavoro, si creino le condizioni per delle reali pari opportunità”.
Il decreto legislativo n.80 del 15 giugno 2015 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” ha previsto, all’art.24, per le donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi nell’arco di tre anni. Tale congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali. Con l’accordo nazionale firmato unitariamente con Abi sono state definite le modalità di utilizzo di tali congedi, inserendo alcuni elementi migliorativi del decreto stesso. L’accordo prevede che: il congedo è computato nelle giornate nelle quali è prevista l’attività lavorativa; il congedo può essere fruito su base oraria o giornaliera. Il congedo su base oraria è consentito in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero riferito al mese immediatamente precedente (come previsto dalla legge) ed è cumulabile, nell’arco della stessa giornata, con permessi o riposi previsti dalle norme contrattuali o di legge; per il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera pari al 100% delle sole voci fisse e continuative dell’ultima retribuzione; la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare l’azienda con cinque giorni di anticipo (anziché sette come prevede la legge) producendo la certificazione prevista; il periodo di congedo è computato a tutti gli effetti ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima, del Tfr e del premio aziendale.
Infine, le parti si sono impegnate ad attivarsi comunemente affinché le disposizioni applicative consentano anche l’utilizzo per periodi minimi di un’ora giornaliera.