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Bergamo, prima sentenza in Italia che reintegra lavoratrice assunta con Jobs act

Catalano (Ufficio vertenze Cisl): ancora una volta emerge l’importanza per i lavoratori di farsi seguire dal sindacato

Milano, 26.11.2018

Fisascat Cisl e Ufficio vertenze di via Carnovali “festeggiano” l’esito positivo per una lavoratrice per la prima sentenza in Italia che annulla il licenziamento e reintegra la lavoratrice assunta in regime di Jobs Act. È successo a Bergamo, dove il giudice del lavoro Monica Bertoncini ha dato ragione a Maria Vittoria, assistita dall’Ufficio Vertenze Cisl, appoggiato dallo studio legale Pesenti-Pizzigoni, che dopo oltre due anni di lavoro in una cooperativa sociale è stata licenziata per inidoneità fisica alla mansione.

La storia inizia a maggio del 2015, quando Maria Vittoria, 47 anni e due figli, viene assunta e inquadrata come operatrice socio sanitaria presso una Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani. A luglio dell’anno successivo, subisce un infortunio che la costringe a soste forzate e fisioterapie prolungate. Quando, però, viene sottoposta a visita dal medico competente, la donna viene ritenuta idonea alla mansione, pur con alcune limitazioni alle fatiche. Le viene così concesso, grazie all’intervento di Giovanna Bettoni, operatrice della Fisascat di Bergamo, un piano di lavoro individualizzato. La lavoratrice riprende il servizio, e tutto prosegue tranquillamente fino a giugno dello scorso anno.

“Dal 16 giugno – racconta Bettoni – la lavoratrice usufruisce di un periodo di ferie precedentemente accordate, fino 29. Il 30 giugno viene nuovamente sottoposta a visita, dove risulterà idonea con l’osservanza di limitazioni. L’azienda, però, non le concede di rientrare e dal 15 luglio, con una comunicazione per iscritto la cooperativa la colloca forzatamente in ferie, ritenendo impossibile adibirla alla mansione nel rispetto delle prescrizione del medico competente, fino al 7 settembre, quando la cooperativa procede al licenziamento per inidoneità fisica alla mansione”.

Al termine del procedimento giudiziario, il giudice “dichiara l’illegittimità del licenziamento intimato a Maria Vittoria, ordina alla cooperativa di procedere alla sua reintegrazione e la condanna al risarcimento del danno subito”. Inoltre, la reintegra è legata al risarcimento di tutte le retribuzioni che la dipendente avrebbe maturato dal licenziamento fino alla ripresa del lavoro.

“Tutte le cassandre che annunciavano che con il jobs act si sarebbero verificati gravi attacchi ai diritti dei lavoratori, perché era stato cancellato l’art. 18, devono ricredersi, perché anche con questa disciplina del lavoro è possibile avere il reintegro – commenta Salvatore Catalano, direttore dell’Ufficio Vertenze della Cisl di Bergamo -. Siamo riusciti a ottenere questa sentenza grazie all’intervento della categoria che ha portato avanti iniziative utili a raggiungere il risultato. Ancora una volta emerge l’importanza per i lavoratori di farsi seguire dal sindacato”.

“Indubbiamente – sottolinea Giovanna Bettoni, della Fisascat Cisl Bergamo – la reintegra garantisce a Maria Vittoria la tutela del posto di lavoro, ma obbliga tutti noi ad una riflessione: bisogna preservare l’integrità fisica delle lavoratrici e dei lavoratori. È quindi necessario attuare interventi mirati per tutelare la loro salute, per prevenire e ridurre i fattori di rischio a livello individuale, ma anche per fornire una ricaduta significativa sull’azienda in termini di efficienza ed efficacia. Nei servizi di cura per anziani e disabili, come in ogni luogo di lavoro, bisogna investire sul benessere dei dipendenti. La contrattazione a tutti i livelli deve garantire migliori condizioni di lavoro strutturando un supporto organizzativo che coinvolga tutte le Rappresentanze che si occupano di salute e sicuirezza sul lavoro, in termini formativi e di coordinamento”.

 

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