Green Pass nei luoghi di lavoro, i punti del decreto

Introdotto l’obbligo sia nel pubblico che nel privato

Milano, 20.9.2021


Giovedì 16 settembre è stato votato dal Consiglio dei Ministri all’unanimità il testo del decreto mediante il quale si introduce l’obbligo di certificazione verde Covid-19 (di seguito Green Pass) nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Di seguito alcuni dei provvedimenti introdotti:

– l’obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati sarà valido, fino a diversa disposizione, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (termine dello stato emergenziale);

– all’obbligo sono sottoposti tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro pubblici e privati (come definiti dalle disposizioni vigenti), anche sulla base di contratti esterni;

– l’obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass non si applica a coloro che sono esenti dalla vaccinazione, comprovata da idonea certificazione medica rilasciata nel rispetto dei criteri già definiti dal Ministero della Salute;

– i datori di lavoro sono chiamati a stabilire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche che dovranno essenzialmente avvenire all’accesso ai luoghi di lavoro. Tra le modalità dovrà essere disposto da parte del datore di lavoro un atto formale con il quale, in caso di mancato controllo svolto direttamente, verranno incaricati altri soggetti. Chi svolgerà il controllo si occuperà anche di fronteggiare le eventuali contestazioni della violazione dell’obbligo;


– coloro che al momento del controllo comunicheranno che sono privi del Green Pass, per quanto riguarda il personale del lavoro pubblico, verranno considerati assenti ingiustificati e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso fino alla presentazione del certificato verde. Diversamente, in caso di mancato possesso del Green Pass, o di non esibizione al momento del controllo all’accesso nei luoghi di lavoro, per il personale del lavoro privato, scatterà la sospensione dalla prestazione lavorativa. Particolare disposizione è prevista per le imprese fino 15 lavoratori dove, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass da parte del personale, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un tempo non superiore a dieci giorni. Per entrambi i settori, pubblico e privato, per il periodo della sospensione non sono previsti né la retribuzione né altro compenso o emolumento. Garantita, invece, la conservazione del posto di lavoro;

– la violazione delle disposizioni previste, specificatamente per l’accesso nei luoghi di lavoro, prevede una sanzione amministrativa, irrogata dal Prefetto, stabilita da un minimo di 600 euro a 1500 euro;

– sulla base di quanto disposto in altri provvedimenti, ai quali è esplicito il rimando nel testo, i prezzi dei tamponi sono calmierati, nella misura di 8 euro per i minorenni e 15 euro per tutti gli altri. La gratuità è prevista solo per i disabili o per coloro che sono in condizione di fragilità per la quale non possono effettuare la vaccinazione a causa di patologie certificate, o perché esenti da vaccinazione confermata da idonea certificazione medica;

– previste modifiche temporali per ottenere il Green Pass per chi è stato contagiato, così come anche della durata di validità del certificato. Disposizioni già previste e richiamate nel decreto.