Mutui/finanziamenti, Adiconsum: rinnovata la moratoria con Abi

Prosegue l’azione di Adiconsum a favore delle famiglie e dei pensionati grazie all’accordo tra Abi e associazioni dei consumatori

Milano, 21.12.2020

“Le famiglie italiane che hanno acceso finanziamenti per la ristrutturazione della prima casa, per immobili non adibiti ad abitazione principale o per necessità di prestiti personali ed oggi vivono momenti di difficoltà economica o periodi di mancanza temporanea di liquidità – afferma Danilo Galvagni, vicepresidente di Adiconsum – hanno ora la possibilità di aver un po’ di respiro sospendendo la quota capitale o l’intero ammontare della rata. La nostra sollecitazione ad Abi nel farsi carico delle difficoltà delle famiglie, è un segnale di attenzione e di responsabilità delle banche”.

“È un importante passo avanti, un lavoro costruttivo fatto di proposte e confronto – ribadisce Carlo Piarulli, presidente Adiconsum Lombardia e responsabile nazionale Credito di Adiconsum – la moratoria, darà ossigeno a famiglie che hanno subito una riduzione del reddito ed a professionisti con un calo del fatturato la cui diminuzione potrà essere autocertificata”.

Per i consumatori la possibilità di sospensione è inerente a:
• mutui ipotecari residenziali (anche relativi ad immobili non adibiti ad abitazione principale) che non possono accedere al Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini);
• finanziamenti a rimborso rateale erogati a persone fisiche che non presentano ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda di sospensione.

In particolare:
• sarà prorogato al 31 marzo 2021 il termine entro il quale deve essere assunta la decisione circa la concessione della moratoria da parte della banca;
• il periodo di durata della modifica del piano di pagamenti del prestito a seguito dell’applicazione della moratoria non deve superare i nove mesi, comprensivi di eventuali periodi di sospensione già concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19;
• la sospensione, per un massimo di 9 mesi, riguarda la quota capitale o l’intera rata, può essere richiesta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni solari consecutivi, riduzione del fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019, morte o grave infortunio del debitore.

La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.

Per ottenere la moratoria sarà sufficiente una richiesta scritta, anche con mail, alla banca che ha erogato il prestito.