Ratificato l’accordo quadro sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga

Milano, 11.3.2020

Il Tavolo Patto per lo Sviluppo riunito questa mattina ha ratificato l’Accordo
Quadro sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per la regione Lombardia allo scopo di mitigare gli effetti causati dall’epidemia di Covid-19 sulle attività produttive e sui lavoratori.
L’intesa recepisce, articola e disciplina quanto normato dal Decreto Legge
del 2 marzo 2020, numero 9.
“Si tratta di un primo significativo intervento per la tutela dei lavoratori e le lavoratrici e per la salvaguardia delle imprese – commenta Mirko Dolzadelli, segretario regionale Cisl Lombardia con delega al Mercato del lavoro -. Abbiamo lavorato per rendere lo strumento della cassa in deroga il più efficace e agevole possibile, ora attendiamo con fiducia le prossime misure annunciate dal Governo”.

Di fatto la normativa interviene in un arco temporale definito che va dal 23 febbraio 2020 al 7 marzo 2020, (dalla data di entrata in vigore del Dpcm del 23/2/2020 alla entrata in vigore del Dpcm 8/8/2020) e in due aree territoriali distinte, zona rossa e zona gialla, ormai superate dal Dpcm 8/8/2020. A fronte delle significative modifiche del perimetro territoriale del Dpcm 08/08/2020 e in attesa di prossimi interventi normativi del legislatore nazionale, sarò quindi necessario adeguare l’accordo.

LAVORATORI E IMPRESE COINVOLTE 

L’accordo quadro interviene nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori che non possono accedere agli strumenti ordinari di sospensione dell’attività produttiva, Cigo, Fis e Fondi Bilaterali.
Gli interventi di Cassa in deroga previsti per le ormai ex-zona rossa ed ex-zona gialla, così come definite dal Dpcm del 1/3/2020, sono differenti.
I datori di lavoro aderenti al Fis, (datori di lavoro che hanno tra 6 e 15 dipendenti), che possono accedere al solo assegno di solidarietà e che non possono invece accedere all’assegno ordinario, potranno accedere alla Cigd qualora la sospensione sia superiore al 60% delle ore lavorate. In questo caso la Cigd non integra, ma sostituisce il Fondo integrazione salariale.

Alla Cigd potranno accedere anche i lavoratori che pur dipendenti da datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori ordinari non possiedono i requisiti soggettivi che ne permettono l’accesso, (anzianità aziendale di almeno 90 giorni e anzianità contributiva di almeno 12 mesi).

 

  Accordo Quadro Cassa in deroga COVID19