Ordinanza – Dipendente non vaccinato sospeso

Milano, 5.8.2021

Il Tribunale di Roma, seconda sezione lavoro, con  ordinanza del 28 luglio 2021, ha trattato un caso in cui non è previsto l’obbligo di vaccinazione con riferimento al Decreto 44/2021, confermando il provvedimento con cui un datore di lavoro aveva sospeso una lavoratrice che, alla visita medica, era risultata non idonea alla mansione cui era addetta, “stante il rifiuto a sottoporsi a vaccinazione contro il virus Sars cov-2”.
La legittimità della sospensione dall’attività e dalla retribuzione dei lavoratori “no-vax” ha seguito la procedura in capo al medico competente. Quest’ultimo aveva dichiarato, informando il datore di lavoro che, la dipendente era “idonea con limitazioni”, dovendo “evitare carichi lombari maggiori/uguali a 7 kg”, e, nel contempo non poteva “essere in contatto con i residenti del villaggio” (non specificato), in considerazione del rifiuto dalla stessa opposto al vaccino contro il virus Sars cov-2.
La verifica su postazioni di lavoro alternative o mansioni diverse da parte del datore di lavoro non ha prodotto esiti positivi, per cui le era stata comunicata la sospensione del lavoro e dalla retribuzione.
Il giudice del Tribunale di Roma con l’ordinanza del 28 luglio 2021 ha affermato che, nel caso in esame, la sospensione non è una misura disciplinare disposta per il rifiuto della lavoratrice alla vaccinazione, ma si tratta di un provvedimento “doveroso” cui il datore è tenuto a salvaguardia della salute della stessa dipendente e degli ospiti del villaggio, secondo quanto previsto dall’articolo 2087 del Codice civile e, per il lavoratore, rispetto all’art. 20 del D.Lgs 81/2008.