Politiche attive – La condizionalità

Milano, 14.12.2017

Il principio su cui si basa la condizionalità è lo scambio tra il cittadino che perde la propria occupazione e lo Stato che fornisce il sussidio. La condizionalità applicata alle politiche del lavoro vede uno scambio tra la ricezione di un’indennità economica di sostegno al reddito, durante il periodo di disoccupazione, e un comportamento pro attivo di ricerca di una nuova occupazione attraverso l’utilizzo di strumenti progettati a questo scopo.
Il mancato rispetto da parte del disoccupato beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (Naspi, Dis-Coll…) di quanto previsto nel Patto di Servizio Personalizzato comporta l’applicazione di sanzioni:

a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni del Centro per l’Impiego e alle iniziative di orientamento e di politica attiva contenute nel Patto di Servizio Personalizzato : 1 – la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione; 2 – la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione; 3 – la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore presentazione;

b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione: 1- la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione; 2 – la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

c) in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, la decadenza della prestazione.

La condizionalità si applica anche ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.