Prescrizione sospesa per tutto l’iter amministrativo per le cause promosse all’Inail

Milano, 8.5.2019

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 11928/19 sono intervenuti sulla questione, fino ad ora trattata con orientamenti diversi, del termine di  prescrizione di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale per esercitare l’azione nei confronti dell’Inail volta a ottenere le prestazioni previste dal Dpr 1124/65.

La sentenza stabilisce che il termine di prescrizione resta sospesa fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego
dell’Istituto. La sospensione 150 giorni indicata dall’articolo 111 del citato Decreto durante la liquidazione in via amministrativa dell’indennità costituisce, infatti, un termine  utile solo per rimuovere una condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria che, da quel momento, l’interessato ha la facoltà di proporre.
Secondo l’orientamento adottato dalle Sezioni Unite, la prescrizione dell’articolo 111 resta sospesa fino alla definizione del procedimento di liquidazione anche se questo non si conclude nei 150 giorni previsti dalla legge, termine ordinatorio al quale è coordinata l’attribuzione all’assicurato della facoltà, e non dell’obbligo, di agire. Decorso tale termine, recita la sentenza – “l’Inail non è privato della facoltà di adottare un provvedimento, né il suo silenzio assume un rilievo di silenzio-rigetto: esso produce solo effetti di natura meramente processuale, rimuovendo un ostacolo ai rimedi posti a disposizione dell’assicurato dalla legge per garantirgli tutela a fronte della condotta inerte dell’istituto assicuratore”.

 

 

 Sentenza Inail prescrizione 11928