Milano, 17.10.2017
Anche Inail, con la Circolare 13 ottobre 2017, numero 45, affronta l’argomento delle unioni civili fornendo le prime indicazioni operative tese al il recepimento della nuova normativa introdotta nel 2016.
Sulla Gazzetta Ufficiale 118 del 21 maggio 2016 è stata pubblicata la legge 20 maggio 2016, numero 76 sulla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
Unioni civili. L’articolo 1, comma 20, della legge sopracitata, equiparando le parti dell’unione civile ai coniugi, determina l’applicazione automatica alle parti stesse delle norme riguardanti i diritti alle prestazioni economiche erogate dall’Inail, precedentemente riservate solo ai coniugi. Ciò premesso, ne consegue che all’unito civilmente siano riconosciute:
la rendita ai superstiti di cui all’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
la quota integrativa alla rendita ex art. 77 del sopracitato decreto;
la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);
lo speciale assegno continuativo mensile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248;
l’assegno una tantum (cd assegno funerario o assegno di morte) ex art. 85 del sopracitato decreto;
la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
la prestazione una tantum di cui alla legge di stabilità 20163.
Convivenze di fatto. In assenza di una espressa disposizione normativa in materia di equiparazione di status tra coniuge e convivente di fatto, quest’ultimo non può essere ritenuto beneficiario delle prestazioni economiche erogate dall’Inail.