Raccomandazioni Inail su rientro al lavoro dopo Covid-19

Milano, 5.10.2021

Inail ha fornito indicazioni operative su due aspetti di gestione del periodo di inabilità temporanea assoluta da infortunio Covid-19.
Lo ha fatto con due Raccomandazioni, la n. 5/2020 e la n. 8/2020, della Sovrintendenza sanitaria centrale che forniscono chiarimenti rispettivamente sulle modalità di conferma diagnostica dell’infezione da Sars-CoV-2, sulla durata del periodo di inabilità temporanea assoluta negli infortuni da Covid-19 e sui criteri medico-legali da adottare per il riconoscimento del nesso causale con la definizione della presunzione semplice nelle infezioni da Sars-CoV-2.

In particolare la raccomandazione 5/2020 fornisce indicazioni per quanto concerne l’inizio della malattia.
L’istituto afferma che l’inabilità inizia dall’astensione dal lavoro, seppur questa sia conseguenza di un quadro sindromico non specifico, quali, ad esempio, i sintomi dell’influenza, che di seguito viene ricondotto a Covid-19. In tale ambito per certificare l’infortunio è utile qualunque documentazione medica, anche quella rilasciata per la condizione di malattia nei confronti dell’Inps.


Il secondo aspetto, sempre della raccomandazione numero 5 è sulla conclusione dell’inabilità temporanea che, deve avvenire a fronte di due test molecolari negativi e assenza di sintomi. Viene sottolineato che «i concetti di guarigione clinica, di stabilizzazione del quadro e di prognosi medico-legale, non sempre coincidenti per le lesioni infortunistiche, devono risultare sovrapponibili. Ciò al fine…di evitare di riammettere al lavoro soggetti non ancora guariti completamente dall’infezione, creando in tal fatta situazioni di pericolo per se stessi o di diffusione del contagio ad altri lavoratori».


La  raccomandazione 8/2020 afferma che ai lavoratori esposti a rischio elevato di contagio si applica la presunzione semplice a meno di prova contraria ed indica i criteri medico-legali per l’accertamento. In alcuni casi, quando l’istruttoria medico-legale, condotta sulla base di quattro principi ricordati nella raccomandazione, non consente di soddisfare il nesso causale, si legge sempre nella Raccomandazione che, la presunzione semplice «consente di superare la indeterminatezza del momento di contagio, in presenza di elementi di prova gravi, precisi e concordanti, che devono scaturire dall’istruttoria medico-legale.la presunzione semplice, quindi, facilita il riconoscimento per le categorie a elevato rischio, senza però introdurre alcun automatismo».

Nella raccomandazione 8/2020 si fa riferimento anche al fatto che il lavoratore non rientrante nelle casistiche sopra espresse, «non preclude, né pregiudica in alcun modo l’ammissione del caso a tutela, anche quando ci si trovi in una condizione di solo rischio generico aggravato».