Scheda – Certificazione rappresentanza, l’intesa del 4 luglio 2017

Milano, 21.7.2017

Al fine di consentire la piena attuazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, Cgil, Cisl, Uil e Confindustria hanno sottoscritto il 4 luglio 2017 un accordo volto a integrare e modificare alcuni aspetti legati alla misurazione e certificazione della rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali.

LA PREMESSA

L’intesa, tenuto conto della ridefinizione di compiti e funzioni che sta attualmente interessando il Cnel, che continua comunque ad essere il soggetto prioritariamente intestatario della misurazione e certificazione della rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali, predispone di affidare transitoriamente all’Inps il mero incarico di raccogliere, oltre alle deleghe comunicate dalle aziende attraverso l’Uniemens, anche i voti ricevuti dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni Rsu.
Al contempo, si assegna il compito di certificare, in questo periodo di transizione, l’avvenuta misurazione ad un Comitato costituito dalle Parti.

Nel dettaglio, l’accordo si compone di 14 commi e prevede, al primo di questi, che l’INPS dovrà subentrare al CNEL nella funzione di raccogliere il dato elettorale, oltre quello degli iscritti. Previa la stipula di una nuova convenzione di servizio che dovremo, in seguito, predisporre con questo Istituto. In tale sede, valuteremo nel dettaglio le funzioni da affidare all’Inps anche in ordine alla ponderazione tra il dato associativi e quello derivante dalla raccolta dei verbali RSU.

LE MODIFICHE ALLA RACCOLTA DEI VERBALI RSU

Con il secondo comma, invece, Cgil, Cisl, Uil e Confindustria sono intervenuti nel merito della raccolta dei verbali delle Rsu, stabilendo che:

1) tale raccolta dovrà avvenire non più fino alla data del 31 luglio di ogni anno ma fino al 10 dicembre. Questo perché il T.U, nel predisporre la ricezione dei verbali afferenti alle RSU validamente in carica, aveva al tempo previsto sei mesi di sperimentazione. Giunti all’applicazione “normale” dell’accordo si è provveduto a spostare tale termine alla fine dell’anno;

2) i verbali delle elezioni RSU dovranno pervenire al Capo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, in qualità di Presidente del Comitato Provinciale dei Garanti entro il 20 gennaio dell’anno successivo. In altri termini, al 10 dicembre si conclude la raccolta dei verbali che devono essere, poi, inviati all’ITL avendo circa un mese per verificarne la completezza e l’esattezza;

3) entro il 31 gennaio di ogni anno lo stesso Capo dell’Ispettorato comunicherà tramite PEC a tutte le organizzazioni sindacali territorialmente interessate il risultato finale della raccolta dei dati elettorali e, trascorsi 10 giorni di calendario, questi saranno inviati all’Inps attraverso un apposito programma informatico che sarà messo a disposizione dal ministero del Lavoro.

Queste modifiche sono volte, sostanzialmente, ad affermare il principio secondo cui i verbali RSU si devono considerare certificati, fatte le opportune verifiche, già a livello territoriale. È infatti a quel livello che  le organizzazioni sindacali dovranno compiere tutti gli opportuni controlli affinché i dati siano corretti.
Inoltre, al comma 9, si stabilisce che i Comitati dei Garanti dovranno raccogliere anche i verbali delle RSU provenienti da aziende che , pur non essendo formalmente associate a Confindustria, hanno ottemperato alla trasmissione del dato delle deleghe sindacali attraverso l’Uniemens.

LE PROCEDURE PER LE ELEZIONI DELLE RSU

Cgil, Cisl, Uil e Confindustria concordano che, nel caso di parità di voti riportati tra liste diverse o di parità di resti tra le stesse ovvero di parità delle preferenze di ciascuno dei due candidati, i seggi devono essere attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze. Qualora anche il numero di preferenze complessivo risulti uguale, il seggio viene attribuito, in prima battuta, secondo l’ordine di presentazione delle liste; qualora le liste risultino presentate contemporaneamente, il seggio viene attribuito al candidato più anziano, infine, a parità di anzianità, secondo l’ordine di presenza nella lista.
Inoltre, si specifica che con il termine “anzianità” deve essere intesa prioritariamente quella si servizio presso l’unità produttiva nella quale si svolgono le elezioni.

LA RACCOLTA DELLE DELEGHE
Per quanto attiene alla raccolta del dato degli iscritti, invece, secondo quanto previsto al comma 3, al fine di facilitarne il monitoraggio e la verifica, si prevede che le organizzazioni sindacali avranno a disposizione 30 giorni, a partire dalla data di invio della comunicazione da parte dell’INPS, per segnalare eventuali refusi o correzioni da apportare. Inoltre, si stabilisce che la raccolta delle deleghe è da considerarsi conclusa con l’Uniemens afferente al mese di dicembre.

LA PONDERAZIONE TRA DATO ASSOCIATIVO ED ELETTIVO

A livello di tempistica, si determina poi che l’INPS dovrà effettuare, previa verifica in sede di stipula della convenzione, la mera ponderazione tra il dato elettorale e quello associativo entro il 15 maggio dell’anno successivo a quello della raccolta. Per comunicare, poi, entro la fine del mese di maggio, tramite Pec, la risultante di questa ponderazione alle Confederazioni sindacali firmatarie o aderenti al T.U. sulla rappresentanza 10 gennaio 2014. Le quali avranno tempo fino al 10 giugno per comunicare eventuali osservazioni al Comitato di gestione.Roma 00198 Roma 00198 Roma 00187 Corso D’Italia, 25 Via Po, 21 Via Lucullo, 6 Tel. 06 84761 Tel. 6 84731 Tel. 06 47531

IL COMITATO DI GESTIONE

Il comma 6 dell’accordo, in via transitoria e in attesa che il CNEL possa svolgere a pieno le proprie funzioni in materia, prevede la costituzione di un Comitato di gestione che ha il compito di certificare il dato sulla rappresentanza e rappresentatività relativo ad ogni singolo CCNL.
Esso risponde alle seguenti caratteristiche:
– dovrà operare senza oneri economici;
– si dovrà dotare di un apposito regolamento interno, che dovrà anche prevedere le modalità in base alle quali si potranno predisporre appositi ricorsi da parte di tutte le organizzazioni sindacali oggetto della certificazione.

Il Comitato sarà costituito:
– da un rappresentante del ministero del Lavoro;
– da due componenti designati da Confindustria;
– dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali che raggiungano la soglia del 5% della rappresentanza, sulla base dell’ultimo dato certificato, in almeno 5 contratti nazionali, di cui almeno 3 rientranti tra i primi dieci per platea di lavoratori interessati, tra quelli sottoscritti dal sistema di rappresentanza di Confindustria (cosi come individuati nell’allegato al messaggio Inps del 23 novembre 2015, n. 7107 e successive modifiche).

In base a quest’ultimo punto, in altri termini, si stabilisce che per prendere parte al Comitato in questione le organizzazioni sindacali dovranno essere in possesso di un criterio di “confederalità” che Cgil, Cisl, Uil e Confindustria, in un’ottica di trasparenza e democrazia, hanno così individuato.

LA CERTIFICAZIONE

Il Comitato di gestione, secondo quanto previsto al comma 8, dovrà provvedere entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello nel quale si è effettuata la misurazione, a convocare tutte le categorie depositarie di deleghe o di voti validi per ciascun contratto nazionale oggetto della certificazione e a proclamare il risultato della misurazione della rappresentanza e rappresentatività di ciascun soggetto. A seguito di tale certificazione dovrà essere redatto un verbale che si dovrà ritenere efficace, per le finalità di cui al T.U., solo se sottoscritto da organizzazioni sindacali depositarie, congiuntamente o disgiuntamente, di almeno il 60% della rappresentanza in quel determinato CCNL.

LA FASE SPERIMENTALE

L’accordo, nello stabilire che la prima vera certificazione si terrà nel 2019, facendo riferimento ai dati raccolti nel 2018, prevede la possibilità di utilizzare quanto raccolto nel 2017, sia sul versante delle deleghe sia su quello dei verbali RSU (triennio 10 gennaio 2017/ 10 dicembre 2015), esclusivamente per verificare le problematiche applicative di questa intesa.Roma 00198 Roma 00198 Roma 00187 Corso D’Italia, 25 Via Po, 21 Via Lucullo, 6 Tel. 06 84761 Tel. 6 84731 Tel. 06 47531

LA PRIMA CERTIFICAZIONE

Il comma 11 dell’accordo prevede che il primo Comitato di gestione, che opererà nel 2019, sarà composto, oltre che dal rappresentante del ministero del Lavoro e da quelli di Confindustria, dalle organizzazioni sindacali che:
– raggiungano la soglia del 5% nei voti delle elezioni RSU, su base nazionale, in almeno 5 contratti nazionali, di cui almeno 3 rientranti tra i primi dieci per platea di lavoratori interessati, tra quelli sottoscritti dal sistema di rappresentanza di Confindustria (cosi come individuati nell’allegato al messaggio Inps del 23 novembre 2015, n. 7107 e successive modifiche).

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L’accordo, al fine di favorire una certificazione quanto più completa possibile, prevede che il Comitato di gestione potrà procedere alla certificazione dei singoli CCNL solo nel caso in cui il dato relativo agli iscritti sia stato raccolto con la partecipazione di un numero di imprese che risultano avere alle proprie dipendenze la metà dei lavoratori il cui rapportodi lavoro viene regolato dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro, sulla base dei dati di applicazione contrattuale forniti dall’INPS.
L’accordo sottoscritto testimonia, ancora una volta, la volontà di Cgil, Cisl e Uil di procedere in tempi rapidi alla certificazione della propria rappresentanza e rappresentatività al fine di determinare chi è titolato a sottoscrivere i Contratti Collettivi di Lavoro. Infatti, siamo convinti che questo sia un passaggio fondamentale sia in chiave anti-dumping sia per arginare il proliferare incontrollato dei CCNL.
Al fine di raggiungere pienamente questi obiettivi, però, crediamo che sia ormai necessario predisporre anche le modalità atte a misurare e certificare la rappresentanza delle organizzazioni datoriali.