Salute e sicurezza, le sanzioni in caso di recidiva

Milano, 18.3.2019

Dopo la circolare 2/2019 e la nota 1148/201, l’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la nota 2594 fornisce alcune precisazioni in merito alle norme sanzionatore cosiddette “recidive”, incrementate per effetto della Legge di bilancio 145/2018.

Nella fattispecie, l’Ispettorato chiarisce che il trasgressore va individuato nella persona fisica che agisce per conto della eventuale persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio dei poteri).

In materia di salute e sicurezza sul lavoro valgono le definizioni contenute nel testo unico (decreto legislativo 81/2008) che individua, distintamente, la responsabilità del datore di lavoro e quella del preposto. Ne consegue che la recidiva troverà applicazione solo qualora la persona fisica che ha commesso l’illecito rivesta e abbia rivestito tale qualifica.

 

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