Aziende, dal 2022 nuovi obblighi antincendio

Milano, 14.10.2021


E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 di ottobre il decreto del 2 settembre 2021 dei Ministeri dell’Interno e del Lavoro che interviene sulla gestione in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e sulle caratteristiche in tema di servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Il decreto entrerà in vigore tra 1 anno. L’articolo 8 stabilisce 1 anno dopo dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale datata, 4 ottobre 2021.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere un piano antincendio per le emergenze con determinate caratteristiche, mentre gli altri dovranno adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Infatti il piano di emergenza sarà obbligatorio per i datori se hanno una delle seguenti particolarità:

1) luoghi di lavoro ove siano occupati almeno 10 lavoratori;
2) luoghi aperti al pubblico, dove indipendentemente dal numero dei lavoratori, siano contemporaneamente presenti più di 50 persone;
3) luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività elencate nell’allegato 1 al Dpr 151/2011, soggette a visite e controlli di prevenzione incendi.

Per chi non rientra nell’obbligo si dovrà attuare misure misure organizzative e gestionali in caso di incendio riportate nel DVR o redatto nelle procedure standardizzate.

Nei piani di emergenza devono (obbligo) essere indicati i nomi dei lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze (addetti al servizio antincendio) e devono frequentare corsi di formazione e di aggiornamento, almeno quinquennale, secondo le indicazioni contenute nel decreto, art. 5 e conseguono l’attestato di idoneità tecnica.
Il decreto stabilisce inoltre i requisiti dei docenti, art. 6, oltre al corpo dei vigili del fuoco.