Green pass, convertito in legge il Dl 127/2021

I lavoratori potranno consegnare copia della certificazione al datore di lavoro

Milano, 18.11.2021

Nella sera di ieri, con il voto della Camera è stato convertito in legge il decreto 127/2021. Rispetto a quanto inserito dalla Camera non vi sono state introdotte ulteriori modifiche.
In attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta ufficiale vi riportiamo le modifiche di maggior interesse.
Ricordiamo che il provvedimento citato è quello che ha introdotto, dallo scorso 15 ottobre, l’obbligo di possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, sia in ambito privato che pubblico.

• La vera novità è rappresentata dalla possibilità che i lavoratori consegnino copia della certificazione (green pass) al datore di lavoro, sia privato che pubblico, con la conseguente esenzione dai controlli per il periodo di validità della stessa. Una disposizione che è già stata oggetto di valutazione critica da parte del Garante della privacy che alleghiamo. Nonostante la posizione del Garante il testo non è stato modificato. va rilevato che nella documentazione del lavoro svolto dai servizi studi di Camera e Senato viene sollecitato un chiarimento in merito al fatto che sia possibile la consegna della copia anche per l’accesso alle strutture educative, dell’istruzione e della formazione.

• si interviene anche sulla possibilità della sostituzione del lavoratori senza green pass per i datori di lavoro del settore privato che hanno meno di 15 addetti estendendo la possibilità che il contratto di sostituzione potrà essere rinnovato più volte, invece di una sola come disposto ora, sempre entro il entro il 31 dicembre (termine attuale dello stato di emergenza). Il contratto, e i rinnovi, mantengono la durata massima di dieci giorni con il chiarimento che si tratta di giorni lavorativi. Durante il contratto di sostituzione, il dipendente senza green pass è sospeso e non rientra in servizio nemmeno se lo ottiene.

Resta in servizio, invece, il lavoratore a cui il green pass scade durante l’orario di lavoro solo per concludere il turno.

• Per i lavoratori somministrati, l’obbligo di verifica sono in carico solo all’utilizzatore, mentre il somministratore deve informare i lavoratori degli obblighi relativi al green pass che comporta la sanzione da 400 a 1.000 euro nel caso di inadempimento.
• Varia da 600 a 1.500 euro, invece, la sanzione a carico del lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass. Tutte le sanzioni, irrogate dal Prefetto, possono essere pagate in forma ridotta. Se si corrisponde l’importo minimo entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il valore viene ridotto del 30% se si paga entro cinque giorni.


• È stata introdotta una deroga, fino alla durata dello Stato di emergenza, allo svolgimento di altre attività lavorative da parte di alcune categorie del personale di enti e aziende del servizio sanitario nazionale. Gli incarichi esteri dovranno essere autorizzati dall’amministrazione e non potranno superare le quattro ore settimanali.

Al fine di avere un quadro più completo del testo esaminato, cliccando sul link che trovate sotto, potete leggere il documento con testo a fronte uscito dal Senato, presentato alla Camera e e votato dalla stessa senza modifiche. Sottolineo che non è il testo convertito in legge.


PDL 3363 (camera.it)