Green pass e procedure di verifica

Milano, 20.12.2021

Sull’introduzione, da parte del D.L. 127/2021 della possibilità che un lavoratore possa chiedere di consegnare al datore di lavoro copia del suo green pass e, per tutta la validità dello stesso l’azienda sia esonerata dai controlli, il Garante della Privacy aveva già espresso forti criticità.
Anche alla luce delle interlocuzioni con il Ministero della Salute, l’Autorità ha evidenziato come, allo stato attuale della situazione epidemiologica, il complesso delle misure adottate siano conformi al principio di liceità e, più in generale, alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Questa dichiarazione è accompagnata da parere scritto ed inserito in uno schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna le disposizioni relative alle certificazioni verdi, dove ha chiarito che, i datori di lavoro sono comunque tenuti a effettuare il regolare controllo sulla perdurante validità della copia del green pass consegnato dai lavoratori.


Nel testo dello schema di decreto si rilevano anche indicazioni affinché, in caso di positività al Covid-19 di una persona, o di contraffazione o uso fraudolento del green pass, quest’ultimo sia revocato per poi venir ripristinato una volta che l’individuo risulti negativo.

Nel ricordare che il parere del Garante è relativo a uno schema di Dpcm, provvedimento che non è ancora stato adottato, e quindi al momento nulla cambia, vi alleghiamo il testo relativo alla parte oggetto del nostro messaggio informativo ed il comunicato del Garante. Inoltre si dovrà verificare se le disposizioni contenute nel testo che sarà approvato saranno uguali o differenti da quelle previste nella bozza.


COMUNICATO del Garante Privacy

ALLEGATO 4