Formazione su salute e sicurezza, anche il datore di lavoro è soggetto all’obbligo

Milano, 20.12.2021


Procede la conversione in Legge del Decreto 146/2021 anche nel suo Art. 13 che interviene sulla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In attesa della conclusione del suo iter segnaliamo un’importante novità che riguarda la formazione: oltre a dirigenti, preposti e lavoratori, viene stabilito per la prima volta che anche il datore di lavoro è soggetto all’obbligo di formazione in materia di sicurezza.

La modifica riguarda l’integrazione l’articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 81/2008. Allegato la parte oggetto della nostra nota informativa riferite agli emendamenti già approvati dalle commissioni 6 e 11 riunite del Senato.
L’omessa formazione comporta, a carico del datore di lavoro, un duplice intervento sanzionatorio, penale e di sospensione dell’attività, da parte dell’organo ispettivo.
Per la sospensione dell’attività imprenditoriale va sottolineato che, in base alla Circolare 4 dell’Inl, la “grave violazione” che da applicazione alla sospensione dell’attività viene emessa se c’è la mancata formazione ed addestramento. Quest’ultimo non previsto come obbligo per i datori di lavoro che renderebbe inapplicabile la misura sanzionatoria riferita alla sospensione.


ARTICOLO 13 DECRETO 146/2021