Scheda – Il congedo matrimoniale

Milano, 1.12.2017

In occasione del matrimonio, i lavoratori subordinati hanno diritto a un periodo di congedo disciplinato a seconda della categoria a cui appartiene il lavoratore.
Con la contrattazione collettiva si è equiparato la durata del diritto al congedo.
In generale, il congedo spetta ai lavoratori il cui rapporto abbia avuto inizio da almeno una settimana e deve essere richiesto, salvo casi eccezionali, con un preavviso di almeno sei giorni. Qualora, per necessità inerenti alla produzione, non sia possibile – in tutto o in parte – il godimento del congedo all’epoca del matrimonio, il periodo di congedo dovrà essere concesso o completato non oltre il termine di 30 giorni successivi il matrimonio stesso.
Il congedo matrimoniale non può essere sostituito dal pagamento ma deve essere fruito quale “diritto irrinunciabile”.
Il periodo di congedo non può essere computato in conto ferie, né essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

Operai e apprendisti  Al personale operaio, ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti dipendenti da imprese industriali, artigiane o cooperative (compresi i soci) è concesso un congedo della durata di otto giorni consecutivi (art. 1 , Accordo Interconfederale 31.5.1941). Anche in tal caso, sono fatte salve disposizioni individuali o collettive di miglior favore.
I lavoratori hanno diritto a un assegno per congedo, a carico Inps, pari alla normale retribuzione maturata in un periodo uguale a quello del congedo e comunque non inferiore alla retribuzione minima contrattuale. L’assegno non spetta ai lavoratori per i quali il datore di lavoro non è tenuto a versare la contribuzione Cassa unica assegni familiari (Cuaf). Normalmente la contrattazione collettiva riserva anche ai lavoratori in oggetto un congedo di 15 giorni di calendario.
L’assegno spetta solo a condizione che il congedo venga effettivamente fruito.
Di recente, il diritto all’assegno è stato esteso anche in favore delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

 

Impiegati, quadri e dirigenti Gli impiegati, i quadri e i dirigenti (anche soci di cooperativa) hanno diritto a un periodo di congedo straordinario, non superiore a 15 giorni di calendario. Tale misura può essere migliorata in sede di contrattazione .
Durante il congedo matrimoniale il lavoratore è considerato in servizio a ogni effetto e il trattamento economico è a carico del datore di lavoro.

 

Per i soli operai, parte del trattamento economico del congedo matrimoniale nella durata disciplinata dalla Legge è posto a carico dell’Inps.

L’assegno per congedo matrimoniale spetta anche :
1) al lavoratore assente dal lavoro per giustificato motivo (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi, ecc.);
2) alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio;
3) a entrambi i coniugi quando sia l’uno che l’altro ne abbiano diritto;
4) ai lavoratori a tempo parziale l’assegno spetta solo per i giorni di congedo che coincidano con quelli nei quali sia contrattualmente prevista la prestazione di attività lavorativa.

L’assegno è pari a sette quote giornaliere della normale retribuzione, con esclusione della retribuzione per lavoro straordinario, indennità sostitutiva delle ferie, compensi “una tantum”. Deve essere corrisposto nel periodo di paga che precede l’inizio del congedo. Se in tale periodo il lavoratore è rimasto assente per malattia, infortunio, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, va considerata la retribuzione che sarebbe spettata in caso di normale prestazione. L’assegno deve peraltro essere ricalcolato per i lavoratori aventi diritto ad importi forfettari una tantum previsti da contratti collettivi di categoria, qualora detti importi siano stati erogati con riferimento ad un periodo di tempo nel quale è ricompreso il periodo di paga in base al quale è stato calcolato l’assegno (Inps, circ. n. 247/1992 , n. 67/2002 e n. 19/2008 ).