Sentenza – Andare anche oltre il Dvr, se serve per evitare infortuni

Milano, 11.2.2021


Andare anche oltre il Dvr, se serve per evitare infortuni. E’ quanto ha sancito la IV Sezione Penale della Corte di cassazione con la recente  sentenza n. 4075/21 , depositata il 3 febbraio, che ha inserito un principio che assume notevole rilevanza in quanto fa comprendere ancora di più la posizione di garanzia del datore di lavoro ai fini della sicurezza sul lavoro.
La sentenza sostiene che il datore di lavoro ha il dovere di porre in essere ulteriori cautele per evitare il rischio di infortuni, a prescindere dal contenuto del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 28 del Dlgs n. 81/2008.
I fatti oggetto di ricorso davanti alla Corte di legittimità si riferiscono alle sentenze di condanna in primo e secondo con cui un datore di lavoro è stato condannato in quanto responsabile di un grave infortunio occorso ad un proprio dipendente apprendista.
In breve i fatti. L’imputato si è posizionato sulla cabina ascensore per svolgere un intervento di manutenzione. Poiché non riusciva a compiere da solo l’operazione necessaria aveva chiesto al lavoratore (apprendista) di portarsi anche lui sul tetto della cabina per la quale non era stato adottato il sistema di ancoraggio alle relative guide mediante apposito paranco in quanto non disponibile il giorno dell’infortunio. Cabina che era poi precipitata fino al piano terra causando l’infortunio in questione.


La difesa del datore di lavoro, secondo cui non poteva esserci responsabilità di quest’ultimo atteso che lui stesso operava in prima persona sottoponendo anche sé stesso al rischio derivante dall’omessa predisposizione di misure prevenzionali, non è stata accolta dalla Cassazione in quanto la circostanza non mutava i suoi doveri nei confronti della sicurezza dei lavoratori da lui dipendenti.
Allo stesso modo, non è stata favorevolmente considerata la circostanza che il documento di valutazione del rischio non contemplasse il rischio specifico connesso alla riparazione di ascensori in cui vi fosse stata la necessità di lavorare sul tetto della cabina come piano di lavoro e derivante dal pericolo di precipitazione della cabina stessa, presidi che il datore di lavoro, comunque, aveva l’obbligo di porre in essere.
Né è stata ritenuta causa esimente da responsabilità la circostanza che, come nel caso di specie, il documento della sicurezza non avesse previsto specificamente tale rischio in quanto è obbligo del datore di lavoro adottare le idonee misure di sicurezza relative ad un rischio non contemplato, così sopperendo all’omessa previsione, in violazione degli articoli 17 e 28 del Testo unico, allorché sanciscono l’obbligo di valutare “tutti i rischi”.