Sentenza – Distacco del lavoratore fittizio, per la sicurezza, distaccante e distaccatario responsabili in pari grado

Milano, 8.11.2018

La Corte di Cassazione, con la  sentenza 49593/2018 che alleghiamo, ha affrontato il caso del distacco fittizio di lavoratori tra imprese, declinato in tema di “Salute e sicurezza”.

La sentenza afferma che poiché il distacco è avvenuto al di fuori del dettato legislativo 276/2003 non può trovare applicazione la norma del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza, decreto Lgs 81/2008. In merito a questo, gli obblighi di prevenzione sono in capo sia sul distaccante fittizio, il quale mantiene la qualifica di datore di lavoro in senso formale, sia sul distaccatario fittizio, il quale assume la qualifica di datore di lavoro di fatto, dal momento che si serve concretamente del lavoratore.

 

Sentenza Cassazione 49593/2018