Sentenza – Infortunio sul lavoro e responsabilità datoriale (Cass. Sez. Lav. 4 giugno 2019, n. 15167)

Milano, 3.7.2019

Un operaio di un’impresa addetta alla costruzione e manutenzione di impianti elettrici, nell’agosto 2005, è rimasto vittima di un incidente durante dei lavori di manutenzione, riportando delle ustioni a seguito di una folgorazione ad alta tensione. L’Inail ha quantificato le conseguenti invalidità, sia temporanee, sia permanenti, nella misura del 45%. Il lavoratore ha citato l’azienda per il danno differenziale e il Tribunale di Potenza di primo grado rigettava integralmente la domanda, ascrivendo l’infortunio alla condotta esclusiva del lavoratore.
La Corte d’appello ha ribaltato la decisione di primo grado condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno poiché l’infortunio era stato causato dalla condotta negligente del caposquadra che aveva omesso le verifiche delle norme.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello, ribadendo il principio di diritto derivante da sentenze precedenti, secondo cui l’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per la tutela del lavoro in base all’esperienza ed alla tecnica, pur non potendo da detta norma desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l’evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati.

È stato inoltre chiarito che in capo al datore di lavoro permane l’obbligo di vigilare sui dipendenti, non potendo essere ragione di esonero totale da responsabilità l’eventuale concorso di colpa del dipendente infortunato, se non quando la sua condotta rappresenti la causa esclusiva dell’evento.

 

 Corte di Cassazione e responsabilità infortunio D.L giugno 2019