Decreto 146/2021, nota di Regione Lombardia

Milano, 23.11.2021

A seguito della Circolare del 9 novembre 2021 dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), alcune Regioni sono intervenute con proprie circolari al fine di fornire alle Aziende sanitarie locali (per la Lombardia Ats), le istruzioni tecnico/operative per un’applicazione delle nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro introdotte con l’articolo 13 del D.L. 146/2021.

Di seguito sintetizziamo quanto emanato da Regione Lombardia con la nota fatta alle strutture Disps, Spsal delle Ats lombarde come prime indicazioni al D.L.146/2021.

La nota evidenzia:

  • nei provvedimenti di sospensione si passa dal “possono” della precedente norma al “debbono” dell’attuale decreto 146/2021 nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni, anche se non reiterate, della normativa in tema di salute e sicurezza come previsto dall’allegato 1 del D.Lgs. 81/2008.
  • i soggetti a cui spetta il potere di emissione del provvedimento sono identificati nell’Inl e Ats per tutti i settori e nei Vigili del Fuoco, in alcune occasioni che si riferiscono al tema della prevenzione incendi.
  • Nella nota viene sviluppato, in termini applicativi, il processo del provvedimento che viene assunto nei confronti dei datori di lavoro.

Ci preme sottolineare due punti in merito alle gravi violazioni e all’adozione del provvedimento di sospensione.

La prima riguarda la mancata elaborazione del Dvr (Documento di valutazione dei rischi) e del Pos Piano operativo di sicurezza (punti 1 e 5). Il provvedimento viene comminato solo se lo stesso Dvr o il Pos non sono redatti.

La seconda riguarda la mancata formazione. La violazione si verifica con l’omessa inosservanza sia della formazione che dell’addestramento.


NOTA REGIONE LOMBARDIA – PRIME INDICAZIONI IN MERITO AL D.L. 146/2021