Milano, 21.12.2016
Il 16 dicembre è stato firmato con Regione Lombardia il terzo addendum di cassa integrazione in deroga. Il nuovo testo sostituisce integralmente il primo e il secondo addendum, fatti salvi gli effetti già prodotti dai precedenti.
Di seguito le maggiori novità e le questioni più salienti:
– ogni intervento di cassa in deroga che prevede la sospensione nel 2017 deve prevedere tassativamente almeno un giorno di sospensione nel 2016. Quindi le sospensioni devono iniziare al più tardi il 31 dicembre 2016 e proseguire nel 2017 senza interruzione, (non è consentito il frazionamento della cigd);
– utilizzando le regole di cui al punto precedente, anche per il 2017, le imprese destinatarie dei Fondi di solidarietà potranno scegliere di utilizzare, in alternativa ai fondi, la cassa in deroga;
– tutte le domande, tranne quelle brevi che si chiudono nel 2016, e che prevedono “lo scavalco” nel 2017 non devono più essere presentate a Inps ma solo ed esclusivamente a Regione Lombardia
utilizzando il portale Gefo. Eventuali domande già presentate a Inps non valgono e devono essere ripresentate a Regione Lombardia, valgono invece eventuali accordi sindacali su periodi di
sospensione a scavalco già sottoscritti dalle parti. Gli accordi sindacali non devono essere rifatti e/o sostituiti;
– le imprese che hanno già in corso sospensioni che terminano il 31 dicembre e per le quali hanno già presentato la domanda e che avessero necessità di prolungare la cassa nel 2017 con una nuova
richiesta, al fine di non sovrapporre giornate di sospensione già richieste, dovranno riproporzionare la domanda, cioè fare richiesta di rettifica della prima domanda, anticipando la fine della sospensione
stessa;
– per attivare la procedura di richiesta di cassa in deroga, le imprese devono presentare telematicamente, entro il termine perentorio di 20 giorni dall’inizio previsto delle sospensioni, la domanda a Regione Lombardia. Quindi a titolo esemplificativo le sospensioni che avranno inizio il 31dicembre 2016, ultima data utile, dovranno essere presentate a Regione Lombardia entro il 19 gennaio 2017. Le domande presentate oltre questo limite non saranno ammesse;
– la decorrenza della sospensione in cassa integrazione in deroga definita dall’accordo sindacale non deve essere antecedente alla data di stipula dell’accordo sindacale stesso.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il dipartimento Mercato del lavoro della Cisl Lombardia alla seguente mail: dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it.
In allegato trovate il testo del Terzo Addendum all’accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2016 (in coda le regole operative) e il modello di accordo standard.
Per leggere e scaricare il documento in formato pdf cliccare sull’icona sottostante. | |
Terzo Addendum A.Q. 2016 del 16.12.2016 e regole operative Cisl Lombardia – (369 KB) |
Accordo sindacale standard Cisl Lombardia – (82 KB) |