Milano, 31.3.2020
Di seguito la delibera regionale 3013 recante norme in materia di “DIFFERIMENTO DEI TERMINI STABILITI DA PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE INCONSIDERAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ” dove, all’allegato 5, vengono indicati i nuovi termini per gli adempimenti relativi alle Legge 68 del 1999 per le “NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI” durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nello specifico le norme riguardano:
 •    le preselezioni per adesione ad una specifica occasione di lavoro effettuati secondo le modalità di cui ai commi 1 e 1 bis dell’art 7della Legge della Legge 68/99, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 151/2015, Rimangono sempre possibili le richieste nominative di avviamento  e le attività̀ di preselezione effettuate in remoto,telefonicamente o on-line e che comunque non comportino lo spostamento dei candidati;
 •    tutte le scadenze successive al 25 febbraio 2020, previste all’interno delle convenzioni stipulate ai sensi dell’’Articolo 11 della Legge 68/1999;
 •    nel caso in cui l’azienda in obbligo si trovi nelle condizioni di dover sospendere la commessa, stipulata in applicazione di una convenzione ex articolo 14  D.Lgs 276/03, a causa delle restrizioni con all’emergenza epidemiologica Codiv-19, la convenzione è da considerarsi sospesa; 
 •    per le amministrazioni provinciali, di recepire la delibera 2460 del 18 novembre 2019 al 31 dicembre 2020;
 •    il versamento nel Fondo regionale da parte delle aziende è prorogata al 16 settembre 2020; 
 •    sono determinate nuove scadenze per le Province e la Città Metropolitana  quali: Trasmissione delle rendicontazioni dei piani disabili Fondo 2017.  Programmazione Fondo 2018 e Fondo 2019.  Trasmissione dei dati di monitoraggio e delle rendicontazioni Fondo disabili. 
La Delibera riguarda il diritto al lavoro dei disabili nel suo complesso, le cooperative per l’inserimento dei lavoratori svantaggiati e la promozione dei lavoro per i disabili.
