Accordo quadro ammortizzatori in deroga 2016

Milano, 13.1.2016

Siglato il 12 gennaio tra l’assessorato al Lavoro di Regione Lombardia e le parti sociali l’accordo quadro che regola, sulla base di quanto disposto dalla recente legge di stabilità nazionale, l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga per l’ultimo anno, il 2016, a seguito del fatto che nel corso di quest’anno andrà a regime la riforma degli ammortizzatori sociali che ne prevede l’estensione a settori finora scoperti.
L’accordo quadro mette a disposizione un periodo massimo di 3 mesi di cassa integrazione in deroga (pari ad un massimo di 91 giornate), usufruibili anche in modo spezzettato, ma solo qualora non ricorrano le condizioni per l’utilizzo dei normali ammortizzatori sociali così come previsti dal decreto 148.
Ciò significa, che se le imprese possono ricorrere alla cassa ordinaria, alla straordinaria, o anche alle prestazioni previste dal Fondo residuale Inps (che diventerà Fis) o dai fondi alternativi (ad esempio Fsba per l’artigianato), non avranno diritto a richiedere la cassa in deroga.
Ne consegue che l’utilizzo di questi 3 mesi di ammortizzatori varrà soprattutto fino al 30 giugno di quest’anno (essendo previsto dal 1 luglio la partenza operativa di questi nuovi ammortizzatori), mentre potrà essere effettuato nel secondo semestre solo dalle imprese non coperte da alcuna forma di ammortizzatore.
Le ulteriori questioni definite dall’accordo quadro sono le seguenti:
– sarà possibile sottoscrivere accordi sindacali per l’utilizzo della cassa in deroga secondo l’accordo standard (che vi alleghiamo) solo a partire da oggi 13 gennaio
– non è possibile prevedere negli accordi sindacali sospensioni antecedenti alla firma dell’accordo, per cui non sarà possibile sospendere i lavoratori (pensando di tutelarli con la cassa in deroga) prima della firma dell’accordo sindacale
– sarà possibile utilizzare i 3 mesi in modo articolato, anche con più accordi e più domande; non è prevista (al contrario dello scorso anno) una durata minima degli accordi
– è previsto di utilizzare la riserva del 5% delle risorse assegnate alla Lombardia per accordi relativi a datori di lavoro non imprenditori (che lo scorso anno non erano invece coperti dagli ammortizzatori) e per apprendisti qualora esclusi dagli ammortizzatori sociali utilizzati dagli altri lavoratori dell’unità produttiva
– i lavoratori per poter accedere alla cassa devono avere almeno 12 mesi di anzianità lavorativa presso l’impresa richiedente
– non è possibile chiedere cassa in deroga per cessazioni parziali o totali di attività
– circa le politiche attive per i lavoratori posti in cassa in deroga abbiamo stabilito che, essendo esiguo il periodo di 3 mesi di sospensione, queste non sono obbligatorie e non rientrano negli adempimenti obbligatori previsti dal decreto 150 per i cassintegrati sospesi per oltre il 50% dell’orario annuo; abbiamo tuttavia previsto la possibilità che le parti sociali possano volontariamente definire percorsi di politiche attive (utilizzando l’apposito box contenuto nell’accordo standard), di ricollocazione se le aziende sono in procedure concorsuali o vengono evidenziate esuberi occupazionali o di riqualificazione in tutti gli altri casi
– in tal caso viene consegnata una comunicazione informativa al lavoratore come da allegato 2
– le imprese possono già inviare ai sistemi Inps e regionali le domande entro 20 giorni dalla sottoscrizione degli accordi
– per quanto riguarda la mobilità in deroga abbiamo mantenuto del tutto residuale l’accesso a tale istituto, essendo state migliorate con il Jobs act le coperture delle indennità di disoccupazione a vario titolo erogate

In allegato il testo dell’accordo quadro e la modulistica che già da oggi potrà permettere la attivazione delle procedure di accordi sindacali.

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Download documento Allegato 1 – Accordo sindacale standard
Cisl Lombardia – (149 KB)
Download documento Allegato 2 – Informativa politiche attive 2016
Cisl Lombardia – (58 KB)