Ammortizzatori Covid19, Legge di bilancio 2021

Circolare Inps 28 del 17/02/2021

Milano, 26.2.2021

La Circolare Inps n 28 del 17 febbraio 2021, riassume tutte le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali contenute nella legge di bilancio 2021 e conferma alcune regole già definite dai precedenti dispositivi.

Di seguito trovate richiamate e sintetizzate quelle di maggior interesse.

Proroga della Cigs per cessazione attività di imprese che cessano l’attività produttiva:
per gli anni 2021- 2022 per le imprese che cessano l’attività produttiva è prorogata in deroga la Cigs per crisi aziendale finalizzata alla gestione degli esuberi, per massimo 12 mesi. L’accordo deve essere sottoscritto in sede ministeriale. (E’ prevista unicamente la modalità di pagamento diretto dell’Istituto ai lavoratori)

Proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center:
per l’anno 2021, l’indennità riconosciuta ai lavoratori è pari al trattamento massimo previsto per la cassa integrazione salariale straordinaria.

Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

Proroga della Cigs per le imprese con rilevanza economica strategica.

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale:
prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga (CIGD)

Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”:
è introdotto un nuovo periodo di cassa integrazione per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.
Le 12 settimane devono essere necessariamente collocate:
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

I periodi di cassa precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dalla legge n. 178/2020.

La normativa inoltre conferma che l’utilizzo del periodo massimo dei trattamenti previsti (12 settimane) è possibile nei limiti dei periodi autorizzati senza che si tenga conto del dato relativo al fruito.

E’ consentito l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale di 12 settimane a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 dicembre 2020. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale COVID-19

Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui alla legge n. 178/2020:
si precisa che i citati trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA, previsti dalla legge n. 178/2020, trovano applicazione – in tutti i settori di attività – a tutti i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021. Nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Resta la non applicabilità del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015

Aspetti contributivi:
anche ai “nuovi” periodi di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, in quanto espressamente esclusi dall’articolo 19, comma 4, del menzionato decreto-legge n. 18/2020

Diversamente da quanto stabilito dai precedenti decreti-legge n. 104/2020 e n. 137/2020, la legge di bilancio 2021 non prevede l’obbligo del versamento del contributo addizionale legato alla riduzione di fatturato delle aziende che richiedono le 12 settimane di trattamenti previsti dalla medesima legge.

CIGO per le aziende che si trovano in CIGS ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni:
anche le imprese che al 1° gennaio 2021 hanno in corso un trattamento di Cigs e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto possono accedere al trattamento di CIGO, per una durata massima di 12 settimane, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria. La domanda di Cigo deve essere presentata con la nuova causale “COVID – 19 L 178/2020-sospensione Cigs”. I datori di lavoro devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS utilizzando i canali indicati nella circolare n. 47/2020.

Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS):
in discontinuità con quanto previsto al paragrafo 3, quarto capoverso, della circolare n. 84/2020, trova applicazione la speciale disciplina prevista dall’articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, in base alla quale l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione. Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all’emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (cfr. la circolare n. 88/2020).

Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso:
possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che, alla data del 1° gennaio 2021, hanno in corso un assegno di solidarietà. La concessione dell’assegno ordinario – che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in
corso – può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro. La durata complessiva del trattamento non può superare 12 settimane, al pari degli altri trattamenti salariali connessi all’emergenza da COVID–19.

Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD):
la legge n. 178/2020 non ha modificato la regolamentazione precedente (si veda la Circolare 86/2020). Per i lavoratori del settore agricolo l’accesso alla cassa in deroga resta circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che non hanno titolo ad accedere alla Cassa integrazione speciale agricola (CISOA).

Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA):
le domande di CISOA per periodi collocati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”. tali domande possono riguardare anche lavoratori per i quali risulti superato il limite di fruizione ordinario pari a 90 giornate. Inoltre possono essere presentate sia per lavoratori per i quali non è stata richiesta la prestazione di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO” sia per lavoratori che, invece, hanno già fruito di massimo 90 giornate di trattamento ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020 (cfr. la circolare n. 84/2020, par. 7).

Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA):
il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 178/2020. Considerato che la legge di bilancio 2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, tale ultima previsione non modifica la scadenza ordinariamente prevista che, quindi, per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, rimane il 28 febbraio 2021. Tali termini decadenziali non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: laddove, quindi, l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge. I datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.