Anche per unioni civili e conviventi i permessi della 104/92

Milano, 28.2.2017

Con la circolare n.38 del 2017, pubblicata lunedi 27 febbraio, l’Inps ha chiarito la norma sull’utilizzo del permessi legati alla legge 104/92 per le unioni civili e i conviventi di cui alla legge 76/2016 per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Entrambi possono chiedere la fruizione dei permessi previsti dalla 104/92 in caso di disabilità del partner, ma non per assistenza ai parenti dello stesso in quanto non vi è rapporto di affinità. La parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte può usufruire anche del congedo straordinario previsto dalla legge 151/01 (due anni di permesso indennizzati in caso di parenti in situazione di disabilità grave, conviventi fino al terzo grado in assenza di genitori o figli della persona disabile) . I conviventi di fatto no. 

 

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Download documento Circolare INPS n.38 del 27-02-2017
Cisl Lombardia – (86 KB)