Scheda – Cassa integrazione guadagni – Cigo e Cigs

Motivi per la richiesta di Cigo e Cigs

Cigo: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili ai datori di lavoro o ai lavoratori, incluse le intemperie stagionali, situazioni temporanee di mercato.

Cigs: riorganizzazione,  crisi aziendale, contratti di solidarietà.

Lavoratori beneficiari

I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi apprendisti con contratto professionalizzante e lavoratori assunti a tempo determinato) con anzianità lavorativa presso l’unità produttiva di almeno 90 giorni. Sono esclusi i dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Tale condizione non è necessaria per i trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.

Importi

L’importo, sia per l’ordinaria che per la straordinaria, è pari all’80% della retribuzione globale, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive (es. tredicesima), spettante per le ore non lavorate, ridotta di una percentuale pari alla contribuzione in atto a carico degli apprendisti (che attualmente è pari al 5,84%). Il trattamento non può superare importi massimi aggiornati annualmente, comunque rapportati alle ore di integrazione autorizzate. I trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore edile hanno una maggiorazione del tetto massimo pari al 20%.

Contribuzione per la pensione

I periodi di cassa integrazione sono riconosciuti utili ai fini del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, nonché della sua misura. Il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l’integrazione salariale.

Durata

Per ciascuna unità produttiva, i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (per le imprese edili 30 mesi ). La Cigo può essere corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. Superate le 52 settimane consecutive, una nuova domanda può essere proposta per la stessa unità produttiva solo dopo che siano trascorse almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

La Cigs può avere una durata massima di 24 mesi per causale “riorganizzazione” e di 12 mesi, anche continuativi, per “crisi aziendale”. In questo secondo caso una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente.

La Cigs con causale “Contratti di solidarietà fino a 24 mesi” viene considerata la metà. Per cui la durata massima delle integrazioni salariali può  arrivare ad un periodo di 36 mesi.


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