Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro

Finalità

Collocazione o ricollocazione di persone in età da lavoro che siano:

– inoccupati (chi non ha mai lavorato)

– disoccupati (chi ha perso il lavoro), anche percettori di indennità

– in cassa integrazione

Durata massima – 12 mesi

La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a quella massima, consentendo una proroga per il raggiungimento del periodo massimo consentito. Il tirocinante potrà effettuare al massimo un tirocinio con lo stesso soggetto ospitante; potrà effettuare più tirocini presso più aziende.

Tirocinanti – requisiti

Persone inoccupate o disoccupati; lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione (in questo caso il tirocinio è attivabile sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro).

Soggetti ospitanti

Possono ospitare un tirocinio tutti gli enti pubblici e privati.

Attivazione

L’attivazione di un tirocinio avviene tramite una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante. I tirocini di inserimento lavorativo sono soggetti all’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’impiego.

Progetto formativo

Per ogni tirocinante va predisposto un piano formativo, sulla base di modelli definiti dalla Regione ove ha sede il tirocinio. Il progetto formativo va sottoscritto dalle parti coinvolte: tirocinante, soggetto promotore, soggetto ospitante.

Indennità – Minimo 400  euro lordi al mese

Il soggetto ospitante deve corrispondere al tirocinante un’indennità, anche forfettaria, di importo mensile lordo non inferiore a 400 euro, come stabilito da Regione Lombardia . Da un punto di vista fiscale, deve essere considerata reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente. Non viene erogata se il tirocinante sia percettore di forme di sostegno al reddito, né nell’eventuale periodo di sospensione per malattia lunga o per maternità.

Attestazione dell’attività e competenze acquisite

Al termine del tirocinio il soggetto promotore dovrà rilasciare al tirocinante, anche sulla base della valutazione effettuata dal soggetto ospitante, un’attestazione dei risultati indicando, eventualmente, le competenze acquisite.

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Fonte: La guida dei lavoratori 2017