Cassazione: l’indennità di disoccupazione si può fruire anche nel paese di origine

Milano, 17.7.2017

La Cassazione, con la sentenza n. 16997/17 depositata il 10 luglio, ha respinto il ricorso dell’Inps contro la Corte d’appello di Torino la quale, con decisione del 28 giugno 2010, aveva confermato la decisione del giudice di primo grado con cui veniva riconosciuto ad un lavoratore straniero il diritto di fruire dell’indennità di disoccupazione anche durante il periodo in cui quest’ultimo aveva fatto rientro nel Paese d’origine. Una decisione, quella in appello, motivata dal fatto che l’Istituto non aveva dato prova che l’assicurato non si fosse presentato a convocazioni degli uffici competenti o avesse rifiutato congrue offerte di lavoro ai sensi della Legge 196/97 in quanto il caso è stato è stato affrontato con le norme legislative in vigore al fatto. Oggi si aggiungono tutte quelle introdotte dal Decreto 150/2015.
Per conservare il diritto all’indennità di disoccupazione è sufficiente che il lavoratore straniero rispetti le norme che regolano il controllo dell’indennità stessa e – oggi – le politiche attive per la sua ricollocazione, indipendentemente dal fatto che sia o meno rientrato nel suo Paese d’origine.

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