Cigs, la circolare ministeriale 30/2015 del 9/11/2015

Milano 30.11.2015

In allegato la circolare ministeriale 30/2015 del 9/11/2015 (nota integrativa alla circolare esplicativa n. 24 del 5/10/2015).

In sintesi viene ribadito:

• il campo di applicazione: rientrano nel campo le imprese cooperative e i loro consorzi che trasformano e manipolano prodotti agricoli;

• per la causale “crisi per cessazione di attività”, si precisa che i lavoratori che hanno già fruito, anche con la vecchia normativa, di cigs per cessazione, non possono accedere nuovamente alla cigs per qualunque causale;

• inoltre, viene specificato che si applica la vecchia normativa anche nei casi di proroghe di trattamenti cigs o di contratti di solidarietà quando siano nell’ambito di programmi già presentati alla data di entrata in vigore del decreto, in quanto secondo la normativa previgente i decreti di autorizzazione dei trattamenti non potevano essere superiori ai 12 mesi.

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