Collaboratori, dal 1° luglio l’indennità di disoccupazione è strutturale

Milano, 21.6.2017

Dal 1° luglio 2017 diventa permanente l’indennità di disoccupazione Dis-Coll per collaboratori coordinati e continuativi e per quelli a progetto. Una novità importante, introdotta con l’articolo 7 del decreto 81/2017, più conosciuto come “ddl sul lavoro autonomo”, che interessa a livello lombardo circa 70.000 lavoratori, 300.000 in tutta Italia. “Il governo ha accolto le istanze presentate dalla Cisl e dagli altri sindacati, rendendo strutturali gli strumenti di tutela per una categoria di lavoratori peraltro in costante aumento – sottolinea Mirko Dolzadelli, segretario regionale Cisl Lombardia -. Molti ex voucheristi, infatti, vengono inquadrati come collaboratori per ragioni di costo”.
Si allargano definitivamente anche i beneficiari. Oltre ai collaboratori coordinati e continuativi anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio – iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione – in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. “Sono novità significative, che abbiamo sollecitato con forza nei mesi scorsi poiché non si è ancora concluso il processo di trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in lavoro dipendente ed è importante che sia disponibile un ammortizzatore sociale specifico per i collaboratori che perdono il posto di lavoro – commenta Daniel Zanda, segretario generale Felsa Cisl Lombardia -. La maggior parte delle collaborazioni, infatti, sono rapporti di lavoro temporaneo che alle aziende costano meno”.
I requisiti per l’ accesso alla Dis-Coll saranno unicamente: essere in stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda relativa alla prestazione, ai sensi dell’ articolo 19, comma 1, del Dlgs 150/2015; far valere almeno tre mesi di contribuzione nella gestione separata Inps nel periodo intercorrente dal 1° gennaio dell’ anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di cessazione.

 

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