Commissione di istruttoria veloce, i chiarimenti di Adiconsum Lombardia

Milano, 9.1.2014
 
Agli sportelli di Adiconsum Lombardia stanno arrivando numerose richieste di informazione in merito alla CIV ossia alla commissione di istruttoria veloce che si applica in caso di sconfinamento – in assenza o in presenza di fido – sul conto corrente o a valere su carte di credito. “Riteniamo importante fornire ai consumatori le informazioni del caso – commenta Carlo Piarulli, presidente di Adiconsum Lombardia – per evitare allarmismi e al contempo non incorrere nel rischio di pagare inconsapevolmente le commissioni che le banche applicano sui conti correnti”.
 
Come funziona:
 
L’art. 6-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011) ha inserito nel Testo Unico Bancario l’art. 117-bis, che –dichiarando nulle tutte le commissioni diverse da quelle descritte nell’articolo stesso – introduce due nuove ed esclusive commissioni: una sulle linee di credito ed una sugli sconfinamenti.
In particolare, a seguito dell’entrata in vigore della disciplina introdotta dal 1° luglio 2012, in caso di sconfinamento gli unici oneri ad essere applicati sono un tasso di interesse debitore (pari al massimo allo 0,5% del fido concesso e che si paga anche se non si utilizza) ed una Commissione di Istruttoria Veloce (c.d. CIV).
 
La banca, per permettere al consumatore di sconfinare, svolge una serie di attività interne, dette “di istruttoria” (ad es., accesso alle banche dati, ricerche sul cliente), che vengono retribuite – appunto – con l’addebito della CIV.
 
Ci sono comunque casi di esenzione dalla CIV, per i quali la commissione non è dovuta:
 
a. quando il consumatore sconfina per un totale inferiore o pari a 500 euro, per un massimo di 7 giorni (attenzione: questa esenzione è valida per una sola volta a trimestre);
b. quando lo sconfinamento si è creato per effettuare un pagamento a favore della banca (ad es., pagamento mensile delle competenze, rata mutuo o prestito, ecc);
c. quando lo sconfinamento non c’è stato perché la banca non lo ha autorizzato.
 
Al di fuori di tali ipotesi, il consumatore, in caso di sconfinamento, è tenuto a pagare il costo della CIV come previsto dalla propria banca.
 
E’ quindi importante verificare attentamente le condizioni applicate sul proprio conto corrente controllando il foglio informativo di riferimento (disponibile sia in banca che on line) e le comunicazioni periodiche inviate dalla banca, oltre che recandosi direttamente in filiale per richiedere informazioni sulle commissioni applicate al proprio rapporto.
 
Le spese applicate a titolo di CIV potrebbero essere particolarmente importanti ed incidere in maniera significativa sull’economia familiare; si consiglia pertanto di prestare la massima attenzione alla scelta del conto e alla gestione dello stesso.
 
A chi rivolgersi
 
In caso di dubbi sulla lettura del proprio foglio informativo, sulle condizioni applicate al proprio rapporto bancario o di mancato riconoscimento dei propri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Adiconsum Lombardia.