Scheda – Tutto sull’indennità di disoccupazione Dis-Coll

Milano, 6.7.2017

Cos’è la Dis-Coll

Introdotta dalla Legge 92 del 2012 come indennità di disoccupazione sotto forma di una-tantum, è stata tradotta in disoccupazione mensile, prima sperimentale con il Decreto Lgs. 22/2015 e, con la Legge 81 del 2017 del 22 maggio, definitivamente stabilizzata.

Chi ne ha diritto e chi no

Ne hanno diritto: i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e, dalla data del 22 maggio 2017, il diritto e la misura viene estesa anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data per la perdita involontaria del lavoro.
Sono esclusi: gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Requisiti

a) stato di disoccupazione: sono disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano telematicamente al sistema delle politiche del lavoro, la immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate nel PSP (la stessa domanda Dis-coll vale come DID al lavoro e, in Lombardia, successivamente confermata tramite procedura telematica sul portale GEFO);

b) tre mesi di contribuzione nella Gestione separata: devono essere maturati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro fino all’evento di cessazione.
I requisiti richiesti sopra indicati devono sussistere entrambi al momento della richiesta

Come si calcola

La Dis-Coll si calcola in relazione al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati nell’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e nell’anno precedente, diviso il numero dei mesi di contribuzione, o frazione di essi (reddito medio mensile).
L’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile. Se il reddito è superiore a euro 1.195 (nel 2017), la Dis-Coll è pari al 75% di euro 1.195 più una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e tale importo. Comunque l’indennità non può superare, per il 2017, l’importo massimo mensile di euro 1.300. L’indennità Dis-Coll si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Per quanto tempo si riceve

L’indennità si corrisponde mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro sino alla data medesima. Ai fini del calcolo della Dis-coll per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione. Ai soli fini della durata non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione. In ogni caso la durata della DIS-COLL non può superare i sei mesi.
Come si ottiene
L’erogazione dell’indennità Dis-coll, si ottiene previa presentazione di apposita domanda telematica all’Inps che si può fare al Patronato Inas subito dopo la perdita involontaria del lavoro ed è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione nonché dalla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale.

La percezione della Dis-Coll è compatibile con la contemporanea esecuzione di altre attività lavorative quali:
1) lavoro subordinato;
2) lavoro autonomo di impresa individuale o attività parasubordinata;
3) lavoro accessorio.

Al fine di valutare i limiti delle compatibilità e le condizioni vi invitiamo a rivolgervi al Patronato Inas.