Euronote – Distacco dei lavoratori: proposte nuove norme

Milano, 14.3.2016
 
 
 
 
 
 
 
Distacco dei lavoratori: proposte nuove norme
 
Una <<revisione mirata>> che aggiorna i contenuti della direttiva europea del 1996

La Commissione europea ha presentato l’8 marzo scorso una proposta di revisione delle norme sul distacco dei lavoratori, con l’intenzione di integrare la direttiva del 2014 che deve essere recepita nel diritto nazionale entro il prossimo mese di giugno.
La questione del distacco riguarda quei lavoratori che hanno un contratto di lavoro in uno Stato membro ma vengono temporaneamente trasferiti dal datore di lavoro in un altro Stato membro per svolgere un incarico. Nel 2014, ultimo dato disponibile, si contavano quasi 2 milioni di lavoratori europei distaccati in altri Stati membri, un numero che rappresentava solo lo 0,7% degli occupati nell’Unione europea ma in sensibile crescita: nel periodo 2010 – 2014 si è registrato infatti un incremento del 44,4% del numero di distacchi nell’Ue.
Il distacco dei lavoratori è particolarmente frequente in alcuni settori, quali quello edile (con oltre il 43% del totale dei distacchi), quello manifatturiero (21,8%) e quello dei servizi, siano essi servizi alla persona (istruzione, sanità e assistenza sociale, con il 13,5%) che servizi alle imprese (servizi amministrativi, professionali e finanziari, al 10,3%). Germania, Francia e Belgio sono i tre Stati membri che insieme attirano il maggior numero di lavoratori distaccati: il 50% del totale. A loro volta Polonia, Germania e Francia sono i tre maggiori Paesi di invio dei lavoratori distaccati.
 
La normativa attuale

Attualmente la materia è regolata dalla direttiva 96/71/CE, approvata nel 1996, che definisce un insieme di norme vincolanti sulle condizioni di lavoro e di occupazione da applicarsi ai lavoratori distaccati. In pratica, i lavoratori distaccati in un altro Stato membro, anche se ancora alle dipendenze dell’impresa di invio e quindi soggetti alla legislazione dello Stato membro di partenza, hanno per legge titolo a un insieme di diritti di base vigenti nello Stato membro ospitante in cui le mansioni sono espletate: tariffe minime salariali; periodi massimi di lavoro e minimi di riposo; durata minima delle ferie retribuite; condizioni di cessione temporanea dei lavoratori tramite imprese di lavoro temporaneo; sicurezza, salute e igiene sul lavoro; pari trattamento di genere.
I datori di lavoro possono anche scegliere di applicare condizioni di lavoro più favorevoli rispetto alle condizioni minime.
Nel 2014 è stata poi approvata una direttiva “di applicazione” (2014/67/UE) al fine di
sensibilizzare lavoratori e imprese e rafforzare l’applicazione pratica delle regole relative al distacco dei lavoratori, affrontando le questioni legate alle frodi, all’elusione delle norme e allo scambio di informazioni tra gli Stati membri.
 
La proposta di revisione

La «revisione mirata» della direttiva è stata proposta innanzitutto perché la situazione è profondamente mutata dal 1996: si è ampliato il mercato unico e con esso le differenze salariali, creando incentivi all’uso del distacco per sfruttare tali differenze, ma con rischio di dumping sociale. Inoltre, il vincolo per le imprese alle sole tariffe minime salariali ha determinato spesso forti differenze tra lavoratori distaccati e locali, specie nei Paesi con livelli salariali più elevati: i lavoratori distaccati guadagnano fino al 50% in meno dei lavoratori locali in alcuni settori e Stati membri.
La proposta di revisione introduce allora modifiche in tre aree principali: la retribuzione dei lavoratori distaccati (anche nei subappalti), le norme sui lavoratori interinali e il distacco di lunga durata. Tutte le norme relative alla retribuzione che si applicano ai lavoratori locali dovranno essere applicate anche ai lavoratori distaccati. Gli Stati membri dovranno specificare i diversi elementi che compongono la retribuzione sul loro territorio, mentre le condizioni stabilite dalla legge o da contratti collettivi diventano obbligatoriamente applicabili anche ai lavoratori distaccati. Gli Stati membri possono obbligare i subappaltatori a garantire ai loro lavoratori lo stesso trattamento economico concesso dal contraente principale. Le norme nazionali sulle agenzie di lavoro interinale saranno applicate anche alle agenzie con sede all’estero che distaccano lavoratori, e se il distacco supera i 24 mesi si applicheranno le condizioni degli Stati membri ospitanti, se più favorevoli per i lavoratori.

SINDACATI EUROPEI: «UNA PROPOSTA NON SODDISFACENTE»
«La proposta della Commissione di revisione della direttiva sui lavoratori distaccati offre parità di retribuzione per molti lavoratori, ma non per tutti» sostiene il segretario generale della Confederazione europea dei sindacati (Ces), Luca Visentini, secondo cui il miglioramento introdotto in materia di retribuzione non è soddisfacente perché il riferimento al tipo di contratto collettivo esclude la maggior parte dei contratti collettivi settoriali in alcuni Paesi (tra cui Germania e Italia) e tutti gli accordi a livello aziendale. Una revisione della direttiva «è benvenuta», osserva la Ces, dato che il principio della parità di retribuzione è stato minato da una serie di casi giudiziari europei, tra cui i famigerati casi Laval e Viking. Apprezzando dunque le intenzioni della Commissione, i sindacati europei criticano tuttavia il merito della proposta, dal momento che «molti lavoratori distaccati non potranno mai ottenere la parità di retribuzione, mentre lavoratori e organizzazioni sindacali saranno obbligati a continuare ad andare in tribunale per vedere riconosciuti i propri diritti».
La Ces ricorda di aver chiesto alla Commissione europea, insieme ai datori di lavoro, di ritardare la pubblicazione di questa proposta al fine di riuscire a consultare le parti sociali, cosa che non è avvenuta «e il risultato è una proposta che esclude molti lavoratori. Si tratta di un’occasione persa per ottenere piena parità di trattamento in Europa. Inizieremo ora pressioni del Parlamento europeo per correggere il testo» dichiarano i rappresentanti dei sindacati europei.
 
 
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