Circolare Inps su ammortizzatori sociali

Milano, 18.12.2015

Il 2/12 Inps ha pubblicato la circolare applicativa del decreto legislativo 148/2015 relativo alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

La circolare, che qui alleghiamo, fa ampiamente riferimento alle due direttive del ministero che riguardavano soprattutto la Cigs e si sofferma sugli aspetti generali e sulle regole e procedure della nuova Cigo. Non dice nulla riguardo i Fondi di solidarietà e il Fis che, evidentemente, saranno oggetto di successive comunicazioni.
Riassumiamo gli elementi più importanti che emergono dalla circolare:
– Anzianità: si ricorda che l’anzianità dei 90 giorni nell’unità produttiva è estesa anche alla Cigo; l’anzianità da considerare è di “effettivo lavoro” prescindendo dalla durata delle singole giornate;
Si chiarisce il concetto di “Unità Produttiva” richiamato più volte nel decreto. Sono considerate le sedi e gli stabilimenti che hanno sostanziale indipendenza tecnica, nei quali, cioè, si svolge e conclude il ciclo “relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale” e dove vi è una presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Non sono considerate Unità Produttive, quindi, i cantieri temporanei o altri recapiti o depositi che non abbiano una presenza continuativa del personale. In generale sono da comprendere tutti gli stabilimenti delle aziende industriali e le filiali commerciali di grandi magazzini o di reti di negozi. Casi particolari andranno analizzati ad hoc.
– Cig e malattia: la circolare conferma le prassi già in vigore prevedendo la seguente casistica: quando la malattia insorge dopo la sospensione non è necessario comunicarla all’INPS e il lavoratore è pagato attraverso la Cig; quando la malattia insorge precedentemente alla sospensione, qualora l’intera unità produttiva o l’intero reparto sono in Cig anche il lavoratore malato entrerà in cassa, negli altri casi si prosegue la malattia.
– Limiti di durata della Cigo: sono confermate le 52 settimane nell’arco di 24 mesi. Ai fini del computo la circolare precisa che vanno considerati anche i periodi precedenti alla pubblicazione del decreto (24/9/2015). I periodi di Cigo dal 24/9 saranno anche computati ai fini del limite massimo di 24 mesi nell’arco del quinquennio mobile (che sale a 36 mesi quando si ricorre ai contratti di solidarietà). Esempio di un’azienda che ha effettuato 24 settimane di CIGO dal 1/1/2015: ai fini del biennio si conta tutto il periodo, ai fini del quinquennio soltanto il periodo successivo al 24/9.
– I periodi in cui la Cigo viene riconosciuta per eventi oggettivamente non evitabili (esempio collegati a fattori atmosferici che non permettono lo svolgimento dell’attività lavorativa) non sono computati ai fini dei 24 mesi, ma vengono considerati ai fini del quinquennio.
– Limite massimo di ore di sospensione per Cigo: come si ricorderà il decreto prevede che la sospensione non può eccedere il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva nel semestre precedente alla domanda. A tal fine l’azienda che ricorre alla CIGO dovrà fornire all’INPS anche il numero dei dipendenti mediamente occupati nei 6 mesi precedenti e il loro orario contrattuale.
– Va ricordato che nelle domande di Cigo vanno riportati anche i nominativi dei lavoratori interessati.

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