Sentenza – Sicurezza, responsabilità del datore di lavoro se il piano predisposto non è rispettato

Milano, 26.8.2019

La sentenza della Corte di cassazione 34398/19 depositata il 29 luglio, IV sezione penale, distingue chiaramente i casi in cui vi sono le responsabilità del datore di lavoro e del coordinatore. Stabilisce che il datore di lavoro che agisce in violazione delle prescrizioni predisposte dal coordinatore per l’esecuzione del cantiere risponde in caso d’infortunio e la stessa responsabilità non ricade, invece, in capo al coordinatore nel caso in cui quest’ultimo non sia stato prontamente avvisato dal datore della nuova operazione di cantiere, in quanto avrebbe potuto imporre tempestivamente il rispetto delle condizioni necessarie per assicurare la messa in sicurezza della nuova attività.
La sentenza è intervenuta modificando quelle di primo e secondo grado che avevano condannato sia il datore che il coordinatore del cantiere edile per un infortunio grave occorso ad un operaio.

 

 

 Sentenza Cassazione 34398/19